CCNL Legno e Arredamento Artigianato: con il verbale integrativo definiti i nuovi minimi retributivi

Le Parti hanno delineato l’importo relativo all’Una Tantum e i nuovi minimi retributivi

Le Associazioni datoriali Confartigianato Legno e Arredo, Confartigianato Marmisti, Cna Produzione, Cna Costruzioni, Casartigiani, Claai e le OO.SS. Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno sottoscritto, il 15 marzo scorso, un verbale integrativo dell’Ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Area Legno-Lapidei del 5 marzo 2024. Nel suddetto verbale è stato quantificato l’importo relativo all’Una Tantum, pari a 130,00 euro. E’ stato specificato anche che gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di Una Tantum indicati nell’accordo. Pertanto, tali importi devono essere detratti dalla stessa Una tantum fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese marzo 2024. L’importo relativo all’Una Tantum viene riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento. In sede di sottoscrizione del verbale integrativo sono stati definiti gli aumenti e i nuovi minimi retributivi, con la pubblicazione delle tabelle retributive sotto riportate. 

Retribuzione tabellare – Imprese Artigiane 

 

Settore Legno, Arredamento, Mobili

 

Livello Retribuzione Tabellare al 29 febbraio 2024 Incremento a regime Retribuzione tabellare a regime
AS 2033,54 244,89 2278,43
A 1895,44 228,25 2123,69
B 1732,57 208,65 1941,22
C Super 1657,27 199,58 1856,85
C 1581,22 190,42 1771,64
D 1494,71 180 1674,71
E 1415,50 170,47 1585,97
F 1329,97 160,16 1490,13

 

Livello Retribuzione Tabellare al 29 febbraio 2024 Prima tranche di incremento dal 1° marzo 2024 Retribuzione tabellare dal 1° marzo 2024
AS 2033,54 74,83 2108,37
A 1895,44 69,75 1965,19
B 1732,57 63,75 1796,32
C Super 1657,27 60,98 1718,25
C 1581,22 58,18 1639,4
D 1494,71 55 1549,71
E 1415,50 52,09 1467,59
F 1329,97 48,94 1378,91

 

Livello Retribuzione Tabellare al 31 dicembre 2024 Seconda tranche di incremento dal 1° gennaio 2025 Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2025
AS 2108,37 68,02 2176,39
A 1965,19 63,40 2028,59
B 1796,32 57,96 1854,28
C Super 1718,25 55,44 1773,69
C 1639,4 52,89 1692,29
D 1549,71 50 1599,71
E 1467,59 47,35 1514,94
F 1378,91 44,49 1423,40

 

Livello Retribuzione Tabellare al 31 dicembre 2025 Terza tranche di incremento dal 1° gennaio 2026 Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2026
AS 2176,39 54,42 2230,81
A 2028,59 50,72 2079,31
B 1854,28 46,37 1900,65
C Super 1773,69 44,35 1818,04
C 1692,29 42,32 1734,61
D 1599,71 40 1639,71
E 1514,94 37,88 1552,82
F 1423,40 35,59 1458,99

 

Livello Retribuzione Tabellare al 30 settembre 2026 Quarta tranche di incremento dal 1° ottobre 2026 Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2026
AS 2230,81 47,62 2278,43
A 2079,31 44,38 2123,69
B 1900,65 40,57 1941,22
C Super 1818,04 38,81 1856,85
C 1734,61 37,03 1771,64
D 1639,71 35 1674,71
E 1552,82 33,15 1585,97
F 1458,99 31,14 1490,13

 

Settore Lapidei, Escavazione, Marmo

 

Livello Retribuzione Tabellare al 29 febbraio 2024 Incremento a regime Retribuzione tabellare a regime
1 2135,77 256,50 2392,27
2 2002,42 240,49 2242,91
3 1743,75 209,41 1953,16
4 1635,27 196,39 1831,66
5 1573,71 189 1762,71
6 1501,31 180,31 1681,62
7 1395,75 167,63 1563,38

 

Livello Retribuzione Tabellare al 29 febbraio 2024 Prima tranche di incremento dal 1° marzo 2024 Retribuzione tabellare dal 1° marzo 2024
1 2135,77 74,64 2210,41
2 2002,42 69,98 2072,40
3 1743,75 60,94 1804,69
4 1635,27 57,15 1692,42
5 1573,71 55 1628,71
6 1501,31 52,47 1553,78
7 1395,75 48,78 1444,53

 

Livello Retribuzione Tabellare al 31 dicembre 2024 Seconda tranche di incremento dal 1° gennaio 2025 Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2025
1 2210,41 67,86 2278,27
2 2072,40 63,62 2136,02
3 1804,69 55,40 1860,09
4 1692,42 51,96 1744,38
5 1628,71 50 1678,71
6 1553,78 47,70 1601,48
7 1444,53 44,35 1488,88

 

Livello Retribuzione Tabellare al 31 dicembre 2025 Terza tranche di incremento dal 1° gennaio 2026 Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2026
1 2278,27 54,29 2332,56
2 2136,02 50,90 2186,92
3 1860,09 44,32 1904,41
4 1744,38 41,56 1785,94
5 1678,71 40 1718,71
6 1601,48 38,16 1639,64
7 1488,88 35,48 1524,36

 

Livello Retribuzione Tabellare al 30 settembre 2026 Quarta tranche di incremento dal 1° ottobre 2026 Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2026
1 2332,56 59,71 2392,27
2 2186,92 55,99 2242,91
3 1904,41 48,75 1953,16
4 1785,94 45,72 1831,66
5 1718,71 44 1762,71
6 1639,64 41,98 1681,62
7 1524,36 39,02 1563,38

Retribuzione tabellare – Piccole e Medie Imprese

 

Settore Legno, Arredamento, Mobili

 

Livello Retribuzione Tabellare al 29 febbraio 2024 Incremento a regime Retribuzione tabellare a regime
AS 2048,50 246,25 2294,75
A 1909,40 229,53 2138,93
B 1745,34 209,81 1955,15
C Super 1669,48 200,69 1870,17
C 1592,85 191,46 1784,31
D 1505,71 181 1686,71
E 1425,91 171,41 1597,32
F 1339,76 161,05 1500,81

 

Livello Retribuzione Tabellare al 30 aprile 2022 Prima tranche di incremento dal 1° marzo 2024 Retribuzione tabellare dal 1° marzo 2024
AS 2048,50 74,83 2123,33
A 1909,40 69,75 1979,15
B 1745,34 63,75 1809,09
C Super 1669,48 60,98 1730,46
C 1592,85 58,18 1651,03
D 1505,71 55 1560,71
E 1425,91 52,09 1478
F 1339,76 48,94 1388,70

 

Livello Retribuzione Tabellare al 31 dicembre 2024 Seconda tranche di incremento dal 1° gennaio 2025 Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2025
AS 2123,33 68,02 2191,35
A 1979,15 63,41 2042,56
B 1809,09 57,96 1867,05
C Super 1730,46 55,44 1785,90
C 1651,03 52,89 1703,92
D 1560,71 50 1610,71
E 1478 47,35 1525,35
F 1388,70 44,49 1433,19

 

Livello Retribuzione Tabellare al 31 dicembre 2025 Terza tranche di incremento dal 1° gennaio 2026 Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2026
AS 2191,35 54,42 2245,77
A 2042,56 50,72 2093,28
B 1867,05 46,37 1913,42
C Super 1785,90 44,35 1830,25
C 1703,92 42,31 1746,23
D 1610,71 40 1650,71
E 1525,35 37,88 1563,23
F 1433,19 35,59 1468,78

 

Livello Retribuzione Tabellare al 30 settembre 2026 Quarta tranche di incremento dal 1° ottobre 2026 Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2026
AS 2245,77 48,98 2294,75
A 2093,28 45,65 2138,93
B 1913,42 41,73 1955,15
C Super 1830,25 39,92 1870,17
C 1746,23 38,08 1784,31
D 1650,71 36 1686,71
E 1563,23 34,09 1597,32
F 1468,78 32,03 1500,81

 

Settore – Settore Lapidei, Escavazione, Marmo

 

Livello Retribuzione Tabellare al 29 febbraio 2024 Incremento a regime Retribuzione tabellare a regime
1 2150,70 259,22 2409,92
2 2016,41 243,03 2259,44
3 1755,94 211,63 1967,57
4 1646,70 198,47 1845,17
5 1584,71 191 1775,71
6 1511,80 182,21 1694,01
7 1405,51 169,41 1574,92

 

Livello Retribuzione Tabellare al 29 febbraio 2024 Prima tranche di incremento dal 1° marzo 2024 Retribuzione tabellare dal 1° marzo 2024
1 2150,70 74,64 2225,34
2 2016,41 69,98 2086,39
3 1755,94 60,94 1816,88
4 1646,70 57,15 1703,85
5 1584,71 55 1639,71
6 1511,80 52,47 1564,27
7 1405,51 48,78 1454,29

 

Livello Retribuzione Tabellare al 31 dicembre 2024 Seconda tranche di incremento dal 1° gennaio 2025 Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2025
1 2225,34 67,86 2293,20
2 2086,39 63,62 2150,01
3 1816,88 55,40 1872,28
4 1703,85 51,96 1755,81
5 1639,71 50 1689,71
6 1564,27 47,70 1611,97
7 1454,29 44,35 1498,64

 

Livello Retribuzione Tabellare al 31 dicembre 2025 Terza tranche di incremento dal 1° gennaio 2026 Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2026
1 2293,20 54,29 2347,49
2 2150,01 50,90 2200,91
3 1872,28 44,32 1916,60
4 1755,81 41,56 1797,37
5 1689,71 40 1729,71
6 1611,97 38,16 1650,13
7 1498,64 35,48 1534,12

 

Livello Retribuzione Tabellare al 30 settembre 2026 Quarta tranche di incremento dal 1° ottobre 2026 Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2026
1 2347,49 62,43 2409,92
2 2200,91 58,53 2259,44
3 1916,60 50,97 1967,57
4 1797,37 47,80 1845,17
5 1729,71 46 1775,71
6 1650,13 43,88 1694,01
7 1534,12 40,80 1574,92

 

 

Prospetto informativo sintetico per il corretto adempimento contributivo in relazione al massimale: PRISMA

A decorrere dal 10 aprile 2024 i datori di lavoro privati che hanno alle dipendenze lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dall’INPS – Gestione privata potranno utilizzare la piattaforma “PRISMA” come supporto nella valutazione del corretto adempimento dell’obbligo contributivo in relazione all’applicabilità o meno del massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/1995 (INPS, circolare 25 marzo 2024, n. 48).

L’INPS comunica il rilascio della nuova funzione denominata “PRISMA”, ovvero una piattaforma informativa finalizzata a estrapolare un prospetto che raccolga in maniera esaustiva tutti gli elementi informativi, noti all’Istituto, utili ad assolvere correttamente l’obbligo contributivo ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/1995, sia con riferimento alla presenza di periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità assicurativa collocata anteriormente al 1° gennaio 1996, sia in relazione all’avvenuta presentazione e/o autorizzazione della domanda di opzione al sistema contributivo di cui all’articolo 1, comma 23, della citata legge.

 

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l’opzione al sistema contributivo, la Legge n. 335/1995 (articolo 2, comma 18), come noto, ha previsto un massimale annuo della base contributiva e pensionabile (annualmente rivalutato) oltre il quale la retribuzione non deve essere assoggettata a prelievo di contribuzione previdenziale. Il massimale si applica alla sola contribuzione dovuta ai fini pensionistici per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), pertanto, la retribuzione eccedente costituisce base imponibile unicamente per le contribuzioni di finanziamento delle assicurazioni minori.

 

Ai fini della corretta applicazione della citata disposizione è necessario che il datore di lavoro abbia contezza dell’anzianità assicurativa del lavoratore in relazione al quale effettua gli adempimenti ai fini previdenziali, con la conseguente previsione di alcuni obblighi informativi.

 

Pertanto, i datori di lavoro sono tenuti ad acquisire una dichiarazione del lavoratore attestante l’esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini assicurativi anteriori al 1° gennaio 1996 (detta dichiarazione deve essere rilasciata anche nei casi in cui l’anzianità contributiva sia maturata anteriormente al 1° gennaio 1996 in Paesi dell’Unione europea o convenzionati con l’Italia). Nel caso di diversi rapporti di lavoro che si susseguono nel corso dell’anno, tenuto conto che le retribuzioni percepite in costanza di medesimi rapporti si cumulano ai fini dell’applicazione del massimale, il lavoratore deve esibire ai datori di lavoro successivi al primo la certificazione delle retribuzioni rilasciata dai precedenti datori di lavoro, nonché fornire gli elementi occorrenti per effettuare le relative operazioni nel caso di rapporti di lavoro simultanei.

 

La piattaforma “PRISMA”

 

Tale piattaforma informativa, disponibile sia per i datori di lavoro che per gli operatori di Sede, fornisce un prospetto di sintesi dei dati riferiti all’anzianità assicurativa del lavoratore in relazione alla data di prima iscrizione presso le forme pensionistiche obbligatorie gestite dall’INPS o raccolte nell’ambito del Casellario dei lavoratori attivi di cui alla Legge n. 243/2004, istituito presso l’Istituto (Casse professionali di cui al D.Lgs. n. 103/1996 e al D.Lgs. n. 509/1994).

 

Il prospetto rilasciato dalla procedura “PRISMA”, al fine di garantire la tutela della privacy del lavoratore, fornisce le informazioni minime, presenti sulla posizione assicurativa dell’assicurato, come risultanti dagli archivi informatici alla data dell’elaborazione ed è consultabile solo dal richiedente (datore di lavoro o intermediario abilitato a svolgere gli adempimenti previdenziali), tenuto a trasmettere i flussi di denuncia contributiva per quel lavoratore.

 

Il prospetto informativo riporta i seguenti dati:

 

– data in cui risulta presente il primo contributo obbligatorio riferito a forme pensionistiche obbligatorie, se precedente al 1° gennaio 1996;

– presenza della domanda di opzione al sistema contributivo (se in stato istruttoria o accolta) e data della relativa domanda;

– presenza della domanda di riscatto/accredito figurativo in una della Gestioni dell’INPS per periodi precedenti al 1° gennaio 1996 e data della relativa domanda;

– eventuale presenza di periodi riscattati o ricongiunti presso le Casse professionali di cui al D.Lgs. n. 509/1994 da verificare con l’assicurato;

– eventuale presenza di anzianità assicurativa in Casse professionali di cui al D.Lgs. n. 509/1994se derivante da domande di reintegro/ripristino da verificare con l’assicurato;

– eventuale presenza di posizione assicurativa attiva presso una Cassa professionale di cui al di cui al D.Lgs. n. 103/1996 e al D.Lgs. n. 509/1994, da verificare con l’assicurato.

 

L’INPS avverte che, tuttavia, la posizione assicurativa del lavoratore potrebbe essere modificata in relazione all’iscrizione a forme pensionistiche diverse da quelle gestite dall’INPS (non evincibile dagli archivi a disposizione dell’Istituto) o a circostanze non rinvenibili dai propri archivi informatici, per cui viene confermata e ribadita l’esigenza che il datore di lavoro continui, comunque, a procedere con l’acquisizione di apposite dichiarazioni rese dai lavoratori.

Chiarimenti sul trattamento IVA applicabile a servizi erogati nell’ambito di un aeroporto

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che lo svolgimento di “servizi aeroportuali” configura attività di natura commerciale cui consegue l’assoggettamento ad IVA dei relativi compensi (Agenzia delle entrate, risposta 25 marzo 2024, n. 79).

L’Agenzia delle entrate ha ricordato che ai fini dell’assoggettamento ad IVA di una operazione occorre verificare la sussistenza dei presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale previsti dall’articolo 1 del D.P.R. n. 633/1972.

 

In riferimento al presupposto oggettivo, è previsto che costituiscano prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazione di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.

Sostanzialmente, il presupposto oggettivo si ravvisa ogniqualvolta sussiste una correlazione tra attività finanziata ed erogazione di denaro; di conseguenza, in caso contrario il medesimo presupposto deve considerarsi escluso.

 

Con riferimento al presupposto soggettivo, è stabilito che per esercizio di imprese si intenda l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del Codice civile, anche se non organizzate in forma d’impresa, nonché l’esercizio di attività, organizzate in forma d’impresa, dirette alle prestazioni di servizi che non rientrano nell’articolo 2195 del Codice civile. Per gli enti pubblici e privati che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell’esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di attività commerciali o agricole, mentre non si considerano commerciali le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell’ambito di attività di pubblica autorità.

 

In particolare, l’articolo 4 del suddetto D.P.R. n. 633/1972, al comma 5, ha previsto tra le attività da considerare in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, i servizi portuali e aeroportuali, con il conseguente assoggettamento ad IVA dei relativi compensi.

 

Nel caso di specie, il Comune, quale gestore dell’Aeroporto, percepisce dai proprietari degli aeromobili somme corrisposte a fronte di svariati servizi aeroportuali:

  • approdo/partenza;

  • stazionamento sul piazzale scoperto o all’interno di hangar;

  • apertura anticipata o chiusura posticipata dell’Aeroporto.

Al riguardo, infatti, il Regolamento di scalo prevede che tutti coloro che effettuano arrivi, partenze e soste di aeromobili sull’aeroporto, sono tenuti al pagamento delle tariffe per i servizi erogati.

L’Agenzia, dunque, ritiene che le predette somme corrisposte all’istante a fronte di tali servizi aereoportuali siano da assoggettare ad IVA.

 

CCNL Commercio (Confesercenti): siglata l’ipotesi di rinnovo

Previsti a livello economico aumenti sugli stipendi di 240,00 euro al mese ed un importo a titolo di una tantum pari a 350,00 euro in due tranche per il IV livello 

Il 22 marzo è stato sottoscritto da Confesercenti e da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, che occupa un numero di lavoratori  superiore a 3,5 milioni di lavoratori.
L’accordo è efficace fino al 31 marzo 2027.
Dal punto di vista economico, è previsto un un aumento economico a regime di 240,00 euro su base mensile per le figure inquadrate nel IV livello; la prima tranche pari a 70,00 euro è prevista a partire da aprile.
Di seguito i dettagli, per il IV livello, da riparametrare:
– 30,00 euro dal 1° aprile 2023;
– 70,00 euro dal 1° aprile 2024;
– 30,00 euro dal 1° marzo 2025;
– 35,00 euro dal 1° novembre 2025;
– 35,00 euro dal 1° novembre 2026;
– 40,00 euro dal 1° febbraio 2027.
Stabilita, inoltre, l’erogazione di un importo forfettario aggiuntivo a titolo di  “Una Tantum”, pari a 350,00 euro lordi per il IV livello:
– 175,00 euro con la retribuzione di luglio 2024,
– 175,00 euro con la retribuzione di luglio 2025. 
Sul piano normativo, è prevista l’implementazione del contratto a tempo determinato per fornire risposte all’esigenza della stagionalità delle attività delle imprese.
Viene anche ampliata la sfera di applicazione, includendo  Marketing Operativo, Dark Store e centri di assistenza fiscale e aggiornata la classificazione dei nuovi profili professionali di settore. 
Sono stati inoltre definiti miglioramenti sulle politiche di genere e sono previsti ulteriori congedi per le donne vittime di violenza.
Secondo i sindacati, nonostante il difficile quadro economico, l’impegno per il rinnovo ha avuto un risultato iniziale con la sottoscrizione del Protocollo Straordinario del 12 dicembre 2022, che ha dato una prima risposta economica per sostenere il potere d’acquisto dei lavoratori. Infatti il risultato raggiunto è frutto di una volontà condivisa di contrastare il fenomeno del lavoro povero con misure specifiche e dare una adeguata risposta economica e normativa a milioni di lavoratori.

Determinata la percentuale bonus acqua potabile effettivamente fruibile

L’Agenzia delle entrate ha determinato la percentuale del Bonus acqua potabile effettivamente fruibile per le spese 2023 (Agenzia delle entrate, provvedimento 22 marzo 2024, n. 151739).

L’articolo 1, commi da 1087 a 1089, della Legge n. 178/2020, ha previsto, allo scopo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.

 

Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 153000/2021 ha poi previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile fosse pari al credito d’imposta indicato nella comunicazione validamente presentata moltiplicato per la percentuale resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente. Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa previsto per ciascun periodo d’imposta all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate.

 

L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 1 febbraio 2024 al 28 febbraio 2024, con riferimento alle spese sostenute dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, dunque, è risultato pari a 23.255.702 euro, a fronte di 1,5 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa.

Pertanto, la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 6,4500% (1.500.000 / 23.255.702) dell’importo del credito richiesto.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale nell’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia.

Tale credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari in compensazione ovvero, per le sole persone fisiche non esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo.