CIPL Agricoltura Operai Brescia: siglato il rinnovo

A livello economico previsti aumenti sui salari e sulle indennità

Lo scorso 18 luglio è stato sottoscritto dalle Organizzazione Sindacali Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e dalle Associazioni Datoriali Confagricoltura, Coldiretti e Cia il contratto per gli Operai Agricoli e Florovivaisti per il quadriennio 2024-2027.
Viene, innanzitutto, istituito l’EBAT (Ente Bilaterale Agricolo Territoriale) su cui dovrebbero transitare l’implementazione di specifiche prestazioni in favore delle lavoratrici e dei lavoratori, la promozione di azioni concrete in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di contrasto al caporalato. A tal proposito, viene inoltre previsto in capo a EBAT, il contrasto al caporalato con la costituzione di un registro per il contrasto al caporalato.
E’ riconosciuto un incremento delle retribuzioni  del 6,4%:
– 5% da luglio 2024;
– 0,7% da gennaio 2025;
– 0,7% da luglio 2025.
Previsti incrementi sulle:
– indennità di mungitura a 0,055 euro per ogni quintale di latte consegnato a uso industriale;
– indennità di capo fiduciario da 45,00 euro a 60,00 euro mensili.

PMI: istruzioni e chiarimenti MIMIT per l’accesso alle agevolazioni della Nuova Sabatini Capitalizzazione

La circolare direttoriale 22 luglio 2024, n. 1115, del MIMIT integra e modifica la circolare n. 410823/2022 e fornisce le istruzioni necessarie alla corretta attuazione dell’intervento “Nuova Sabatini Capitalizzazione” nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare dell’agevolazione.

Dal Ministero delle imprese e del made in Italy arrivano le istruzioni per l’accesso alla Nuova Sabatini Capitalizzazione, apportando modifiche alla circolare n. 410823/2022 a seguito dell’entrata in vigore, il 20 aprile 2024, del D.I. 19 gennaio 2024, n. 43, recante il Regolamento per il sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento.

 

La circolare definisce, in particolare, le caratteristiche dell’aumento di capitale sociale, nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo del:

  • 5% per le micro e piccole imprese;

  • 3,575% per le medie imprese.

Come chiarito nella circolare, esclusivamente per le PMI che possono beneficiare delle agevolazioni ai sensi del decreto Capitalizzazione, il processo di capitalizzazione deve rispettare i seguenti termini e modalità:

  1. la delibera di aumento di capitale sociale, pena l’improcedibilità della domanda di contributo, deve presentare determinate caratteristiche;

  2. l’aumento di capitale sociale deve essere interamente sottoscritto dalla PMI entro e non oltre i 30 giorni successivi alla concessione del contributo e comunque prima della richiesta di erogazione del contributo, pena la revoca del contributo stesso;

  3. la PMI entro e non oltre i 30 giorni successivi alla concessione del contributo e comunque prima della richiesta di erogazione del contributo, è tenuta a versare almeno il 25% dell’aumento di capitale, oltre l’intero valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto. Ai sensi degli articoli 2481 bis e 2463 bis del codice civile, qualora l’aumento di capitale sia effettuato dall’unico socio ovvero da una società a responsabilità limitata semplificata, lo stesso deve risultare interamente versato nel rispetto del predetto termine;

  4. il versamento della quota dell’aumento di capitale non versato, secondo i termini e le modalità previste dal precedente punto, deve risultare effettuato secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 7, e dall’articolo 9, comma 2, del decreto Capitalizzazione.

Le nuove disposizioni si applicano alle domande presentate a partire dal 1° ottobre 2024.

CCNL Ceramica Industria: sottoscritta l’ipotesi di accordo

Previsti aumenti retributivi, Una Tantum, fondo previdenziale e rafforzamento della parte normativa 

Il 22 luglio scorso è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL da parte delle OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil con le rappresentanze aziendali di Confindustria Ceramica. Il rinnovo, che riguarda oltre 25mila addetti ai lavori e circa 220 imprese, interessa le lavoratrici ed i lavoratori dei settori piastrelle, ceramica sanitaria e materiali refrattari, con scadenza il 30 giugno 2027. 
Per quanto concerne la parte economica, è previsto un aumento salariale sui minimi Tem di 205,00 euro (Livello D1) nel periodo di vigenza suddiviso il 4 tranches:
55,00 euro da settembre 2024;
40,00 euro da luglio 2025;
50,00 euro da luglio 2026;
60,00 euro da giugno 2027
Inoltre, con la retribuzione di ottobre è prevista l’erogazione di un’Una Tantum pari a 710,00 euro per la vacanza contrattuale, con la possibilità, per chi volesse, di destinare la somma al fondo integrativo Foncer. Il welfare contrattuale consta di 3,75 euro sul fondo previdenziale Foncer. L’aumento complessivo Tec è pari a 208,75 euro. 
Dal punto di vista normativo, invece, sono state migliorate le discipline che riguardano la tutela delle donne vittime di violenza di genere, il congedo parentale, la conservazione del posto di lavoro, il capitolo su salute-sicurezza-ambiente, i permessi RLSSA, la formazione su specifiche tematiche, lo smart working e l’inquadramento dei lavoratori. 
Ora è tutto demandato nelle mani delle lavoratrici e dei lavoratori del settore, chiamati a votare l’intesa all’interno delle assemblee. 

CCNL Commercio Confcommercio: sottoscritto accordo integrativo in materia di apprendistato

Ai soli fini delle assunzioni con apprendistato professionalizzante restano in vigore le precedenti figure professionali fino al 30 settembre 2024 

Il 27 giugno 2024 Confcommercio Imprese per l’Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, hanno sottoscritto un accordo integrativo alla disciplina dell’apprendistato professionalizzante.
Nel rinnovo del contratto collettivo nazionale del terziario, distribuzione e servizi siglato il 22 marzo 2024 le Parti Sociali avevano individuato nuove figure professionali della classificazione del personale. Nel successivo accordo del 28 marzo 2024, in considerazione della necessità di individuare e condividere i profili formativi relativi alle nuove figure professionali inserite negli artt. 113 e 115 del CCNL, avevano concordato, ai soli fini delle assunzioni in apprendistato professionalizzante, l’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione per il 1° giugno 2024
Con l’accordo siglato nei giorni scorsi le Parti Sociali hanno invece stabilito che fino alla stessa data e per gli stessi fini restano in vigore le precedenti figure professionali.
La scadenza del 31 maggio 2024 entro cui individuare e condividere i profili formativi relativi alle nuove figure professionali inserite negli artt. 113 e 115 del CCNL è stata prorogata al 30 settembre 2024. Pertanto fino al 30 settembre 2024, ai soli fini delle assunzioni con apprendistato professionalizzante, restano in vigore le precedenti figure professionali. 

ISCRO, arrivano le istruzioni amministrative

Fornito un quadro completo sulla normativa e sulle indicazioni procedurali relative all’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (INPS, circolare 23 luglio 2024, n. 84).

L’INPS ha fornito le istruzioni amministrative e procedurali in materia di Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO). Inoltre, la circolare in argomento include anche un ampio quadro normativo relativo alla misura.

Infatti, l’ISCRO è stata introdotta dalla Legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 386) e disciplinata dalla Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023, articolo 1, commi da 142 a 155), con un ultimo intervento di modificazione del comma 155 di quest’ultima da parte del D.L. n. 60/2024.

In particolare, l’articolo 1, comma 143 della Legge n. 213/2023, prevede che l’indennità ISCRO è riconosciuta ai soggetti iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo.

Tale indennità è riconosciuta ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplice con reddito da lavoro autonomo iscritti alla citata Gestione separata in possesso di requisiti particolari: assenza di titolarità di trattamento pensionistico diretto e di iscrizione presso altre forme previdenziali obbligatorie; non essere beneficiari di Assegno di inclusione; un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda; dichiarazione nell’anno precedente alla presentazione della domanda, di un reddito non superiore a 12.000 euro; essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria; essere titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

La domanda

Per fruire dell’indennità ISCRO i potenziali beneficiari devono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno anno di fruizione, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli istituti di patronato sul portale web dell’Istituto. Laddove il 31 ottobre cada di domenica la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno utile non festivo.

Per il 2024 la domanda di indennità ISCRO sarà disponibile dal 1° agosto 2024 e potrà essere presentata fino al 31 ottobre 2024.

In sede di presentazione della domanda per l’accesso all’indennità ISCRO il richiedente la prestazione è tenuto ad autorizzare l’INPS alla trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige dei propri dati di contatto nell’ambito del Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa, nonché del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, anche ai fini della sottoscrizione del Patto di attivazione digitale sulla piattaforma digitale per l’inclusione sociale e lavorativa.

I ricorsi

Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo:

online, mediante le credenziali di accesso SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0 e CNS utilizzando il servizio “Ricorsi amministrativi” disponibile sul sito dell’INPS nella sezione “Imprese e Liberi Professionisti”;

– tramite gli istituti di patronato e gli intermediari autorizzati dall’Istituto, attraverso i servizi offerti agli stessi.

Istruzioni procedurali

La gestione dell’istruttoria delle domande di indennità ISCRO sarà completamente automatizzata e prenderà in esame i dati reddituali dichiarati in fase di presentazione della domanda, salvo che gli stessi non siano già a disposizione dell’Istituto.

Le domande accolte saranno riprocessate automaticamente, una volta consolidati presso l’Agenzia delle Entrate i redditi relativi a tutti gli anni di osservazione, per verificare la conformità dell’esito della prima istruttoria nella determinazione del diritto e della misura della prestazione. Nei casi in cui venissero rilevati scostamenti o non conformità si procederà con le opportune azioni correttive e/o all’eventuale recupero delle somme erogate.