CCNL Federcasa: siglato il rinnovo contrattuale

Previsti aumenti salariali, maggiori tutele e nuove regole sul lavoro agile

Il 6 novembre 2024, le Parti sociali Federcasa, Fp-Cgil, Fps-Cisl, Uil Fpl, Fesica-Confsal hanno firmato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2022-2024. 
Dal punto di vista economico, il nuovo testo contrattuale prevede:
– un incremento del 7,5%, della retribuzione tabellare lorda riferita al parametro B1, pari a 145,42 euro lordi mensili, da riparametrare sugli altri livelli, con decorrenza dalla mensilità del mese di dicembre 2024;
– il 7% Una Tantum che copre dal 1° gennaio 2024 fino al 30 novembre 2024;
– il 3% Una Tantum del 2022 e 3% Una Tantum del 2023 complessivamente pari a circa a 1200,00 euro lordi sul biennio con i pagamenti spalmati sull’anno 2025. 
Vengono inoltre riviste le declaratorie professionali, viene riconosciuta una indennità per coloro che svolgono incarichi pericolosi (operai, manutentori, sportellisti e custodi) e rivista la classificazione, al fine di valorizzare le competenze specifiche dei vari profili professionali.
Il contratto decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2024. 

Fondo Sanilog: scadenza versamento entro il 16 novembre

Il versamento per il periodo 1° gennaio 2025-30 giugno 2025 deve essere pari a 75,00 euro

Il Fondo di assistenza sanitaria integrativa dedicato ai dipendenti delle aziende che applicano il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione – Sanilog ha comunicato che è in scadenza il 16 novembre il versamento a carico delle aziende per singolo dipendente, non in prova a tempo indeterminato compreso l’apprendista, in forza alla data del 31 ottobre 2024.
Il versamento per il periodo 1° gennaio 2025-30 giugno 2025, da effettuarsi mediante modello F24, deve essere pari a 75,00 euro. Il ritardato pagamento del contributo da parte dell’azienda comporterà la sospensione della copertura Sanilog dei dipendenti dal 1° gennaio 2025 e la successiva comunicazione dell’omissione contributiva agli stessi tramite posta ordinaria. Il Fondo precisa inoltre che in base al vigente CCNL logistica, trasporto e spedizione l’azienda che omette il versamento dei contributi è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo sia per l’omissione contributiva che per la perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito.
In caso di cessazione dell’attività lavorativa del lavoratore, la copertura sarà comunque erogata fino alla fine del semestre pagato ed il datore di lavoro potrà trattenere la quota di contributi versati per i mesi successivi alla cessazione.

CCNL Servizi Anpit-Cisal: da novembre previsti nuovi minimi retributivi

Con la busta paga di novembre in arrivo nuove retribuzione

Le Parti datoriali Anpit, Cidec, Confimprenditori, Unica e Cisal Terziario, con l’assistenza di Cisal, hanno sottoscritto il 29 ottobre 2021 un CCNL, con decorrenza 1° novembre 2021 e scadenza al 31 ottobre 2024, stabilendo nuovi minimi retributivi da erogare al 1° novembre 2024.
Il contratto si applica ai dipendenti delle aziende che erogano servizi ausiliari integrati alla persona, alle collettività e alle aziende, forniscono servizi distributivi o gestiscono piattaforme logistiche. Nella tabella riportata di seguito i nuovi minimi retributivi.
 

Livello Minimo
Dirigente 4.848,00
Quadro (ex QA1) 2.404,00
A1 (ex A2) 2.089,60
A2 (ex A3) 1.879,20
B1 1.671,20
B2 1.512,80
Venditore Gestionale 1.504,08
Venditore 1 1.361,52
C1 1.356,80
C2 1.250,40
Venditore 2 1.221,12
D1 1.146,40
Venditore 3 1.125,36
D2 1.040,00

La riduzione dei premi degli artigiani per il 2024

Pubblicato il decreto nella sezione Pubblicità legale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (D.M. 9 ottobre 2024).

Il D.M. 9 ottobre 2024 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze è stato pubblicato nella sezione Pubblicità legale del sito istituzionale del dicastero. Il provvedimento determina la riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2022/2023 (ai sensi dell’articolo 1, comma 780 e comma 781, lett. b) della Legge n. 296/2006), in misura pari al 4,81% dell’importo del premio assicurativo dovuto per il 2024, come previsto nella deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’INAIL del 18 luglio 2024, n. 43 (articolo 1, D.M. 9 ottobre 2024).

L’articolo 2 del decreto ministeriale in argomento stabilisce che le economie, eventualmente generate dall’applicazione di quanto previsto dall’articolo 1, sono destinate a incrementare l’ammontare delle risorse disponibili per il rispettivo periodo di riferimento, al fine di attribuire una maggiore riduzione a quelle imprese che hanno i requisiti previsti dal medesimo decreto.
Infine, l’INAIL è incaricato di effettuare, anche successivamente, la verifica della sussistenza delle condizioni di ammissione al beneficio da parte delle imprese. 

Il decreto in argomento verrà ora trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

 

 

CCNL Funzioni Centrali: siglato il rinnovo

Previsti nuovi minimi, la settimana di quattro giorni e buoni pasto in smart working

Il 6 novembre è stata sottoscritta l’ipotesi di rinnovo da Aran e Cisl-Fp, Uil-Pa, Confsal-Unsa, Flp e Confintesa-Fp (hanno deciso di non sottoscrivere l’intesa preliminare la Fp-Cgil, la Uil-Pa e Usb-Pi) per il periodo 1° gennaio 2022-31 dicembre 2024 ed applicabile al Comparto Funzioni
Centrali.
Innanzitutto, sono previsti nuovi minimi a decorrere dal 1° gennaio 2024:
– elevate professionalità: 193,90 euro;
– funzionari: 155,10 euro;
– assistenti: 127,70 euro;
– operatori: 121,40 euro.
Definita, anche, l’articolazione dell’orario di lavoro su quattro giorni lavorativi con riproporzionamento delle giornate di ferie annue e di tutte le assenze giornaliere previste dalla legge.
Inoltre, si prevede l’erogazione del buono pasto per la giornata in lavoro agile svolta con le stesse ore previste in presenza e la possibilità di aumentare  le giornate di smart working per coloro che assistono familiari con disabilità in situazione di gravità o genitori con bambini piccoli.
Previsto un capitolo sull’age management al fine di adottare strategie mirate per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) valorizzazione della persona lungo l’intero percorso professionale, garantendo opportunità adeguate per esprimere la professionalità acquisita e favorire lo sviluppo continuo delle competenze;
b) promozione di ambienti di lavoro che sostengano la produttività individuale e l’efficienza organizzativa, rispettando le specificità e le esigenze personali;
c) promozione delle migliori condizioni di salute possibili e prevenzione di malattie professionali e infortuni sul lavoro;
d) formazione continua.