Assegno sociale: il diritto spetta anche in caso di rinuncia al mantenimento

L’assegno sociale spetta anche al richiedente che abbia rinunciato all’assegno di mantenimento a carico del coniuge separato, non essendo richiesto che lo stato di bisogno sia anche incolpevole. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 6 ottobre 2022, n. 29109.

La Corte d’appello di Trento respingeva il gravame avente ad oggetto il riconoscimento dell’assegno sociale, rilevando che l’interessata aveva rinunciato all’assegno di mantenimento a carico del coniuge separato e quindi non versava in stato di bisogno; la stessa Corte accoglieva, inoltre, la pretesa dell’INPS, volta ad ottenere la restituzione delle somme percepite fino al provvedimento di revoca assunto in autotutela.

La donna ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, censurando la stessa per l’ erronea interpretazione dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno sociale, con particolare riferimento allo stato di bisogno.

La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, ribadendo i principi espressi in recenti pronunce rese in fattispecie analoghe.

In particolare, i Giudici di legittimità hanno ricordato che la disciplina normativa di riferimento non prevede che la richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato possa rilevare né ai fini dell’accesso al diritto, né ai fini della misura dell’assegno sociale. La legge, difatti, prevede, al contrario, come unico requisito, uno stato di bisogno accertato, caso per caso, che, per essere normativamente rilevante, non deve essere anche incolpevole: la condizione legittimante per l’accesso alla prestazione assistenziale rileva, difatti, nella sua mera oggettività.
Il Collegio non ha, inoltre, mancato di rilevare che l’assegno sociale è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti: ne deriva che all’assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell’assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti effettivamente percepito.
Ciò posto, la Corte ha ritenuto non conforme ai principi di diritto espressi la sentenza impugnata, avendo la stessa errato nel rigettare la richiesta sul rilievo che la rinuncia all’assegno di mantenimento possa equivalere ad ammissione dell’insussistenza dello stato di bisogno o comunque valga ad escludere la configurabilità di tale requisito.

Allegazione documentazione sanitaria: estensione a patronati e medici certificatori

In materia di invalidità civile, l’Inps abilita patronati e medici certificatori alla allegazione della documentazione sanitaria per la definizione agli atti delle domande di invalidità civile (Comunicato 4 ottobre 2022).

A decorrere dal 1° ottobre scorso, l’Istituto ha esteso agli Istituti di patronato e ai medici certificatori la possibilità, già fornita all’utente interessato, di allegare la documentazione sanitaria per l’accertamento medico legale e la definizione agli atti delle domande di prima istanza nelle regioni in convenzione o revisione di invalidità civile.
Gli operatori degli Istituti di Patronato e i medici certificatori, che forniscono assistenza al cittadino, possono accedere all’applicativo attraverso il sito istituzionale dell’Inps, autenticandosi con le proprie credenziali di identità digitale.
I medesimi Istituti di Patronato, per mezzo di un operatore abilitato, potranno inoltrare la necessaria documentazione su delega dei cittadini che abbiano optato per la valutazione agli atti.
Successivamente alla trasmissione, il documento è reso disponibile alla commissione medica Inps, che può consultarlo e pronunciarsi con l’emissione di un verbale agli atti (senza convocare il cittadino a visita medico-legale), che viene trasmesso al cittadino a mezzo di raccomandata A/R.
Qualora, invece, la documentazione pervenuta non venga considerata sufficiente o non permetta una completa ed esauriente valutazione obiettiva, il cittadino viene convocato a visita diretta.

Sisma Abruzzo: operatività della sospensione dei versamenti contributivi

La sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, ex art. 2, DPCM n. 3754/2009 in favore dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi operanti nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo alla data del 6 aprile 2009, non si applica con riguardo agli obblighi contributivi dovuti in relazione ai lavoratori assunti successivamente alla data del sisma. Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con l’ ordinanza del 28 settembre 2022, n. 28206.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dall’INPS avverso la sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila che aveva dichiarato illegittimo l’avviso di addebito con cui era stato negato ad un contribuente il diritto alla sospensione dei versamenti contributivi (art. 2 DPCM 3754/09), previsto in ragione del sisma del 2009.
I giudici del gravame avevano, difatti, ritenuto applicabile la sospensione anche ai contributi dovuti in relazione a lavoratori assunti successivamente alla data del sisma.

Il Collegio, ritenendo non condivisibili le conclusioni della Corte territoriale, ha rilevato che il beneficio oggetto di causa non può essere strutturalmente riconosciuto rispetto a lavoratori assunti dopo l’evento calamitoso del 2009, in considerazione del fatto che lo stesso è stato previsto con lo scopo di aiutare le imprese danneggiate dal terremoto, evitando a queste di pagare i contributi e lasciando quindi ad esse una maggiore disponibilità di denaro per fronteggiare l’emergenza; la norma che ha previsto la sospensione in argomento non si occupa, invece, delle imprese, come quella del caso sottoposto ad esame, che, sulla base di valutazioni economiche, operino assunzioni future; queste ultime possono, piuttosto, interpretarsi come sintomo dell’ assenza di un rischio di chiusura o di ridimensionamento dell’attività a causa dell’evento. Ne discende che la richiamata sospensione non possa spettare in relazione ai lavoratori assunti successivamente all’evento sismico.

Sulla sorta di tali presupposti, i Giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto secondo cui la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, prevista dall’art. 2 del dpcm n. 3754 del 2009 in favore dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi anche del settore agricolo operanti alla data dell’evento sismico nei comuni interessati dal sisma del 6.4.09 in Abruzzo, trova applicazione nei confronti degli obblighi contributivi previdenziali dovuti in relazione ai soli lavoratori assunti prima della data del sisma.

Invalidità civile e assegno sociale: controlli reddituali

L’Inps ha individuato, per il 2018, 36.763 posizioni riferite a soggetti che non hanno presentato né la dichiarazione dei redditi 2019 (annualità reddituale 2018), né la dichiarazione di responsabilità né hanno dato riscontro ad apposito sollecito relativamente all’invalidità civile e all’assegno sociale. Ai soggetti che sono rimasti inadempienti rispetto, l’Inps procede alla sospensione e alla successiva revoca delle prestazioni economiche in godimento (Messaggio 12 settembre 2022, n. 3350).

Al fine di acquisire le dichiarazioni reddituali, l’Inps procede secondo le seguenti modalità:
– estrazione dei soggetti in età lavorativa attiva (fascia di età da 18 a 66 anni e 7 mesi), beneficiari di assegno mensile di assistenza, di pensione di inabilità per invalidità civile, di pensione per cecità assoluta o parziale, di pensione per sordità;
– invio della nota di preavviso di sospensione, a mezzo raccomandata A/R, con la quale si ribadisce l’esigenza di un riscontro reddituale;
– entro 60 giorni dall’invio della comunicazione, i cittadini interessati dovranno comunicare i redditi posseduti attraverso la specifica domanda telematica di “Ricostituzione reddituale per sospensione art. 35 comma 10 bis D.L. 207/2008”;
– trascorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l’Istituto procede alla sospensione della prestazione con azzeramento della prima rata utile e invia ai cittadini interessati una comunicazione di sospensione della prestazione a mezzo raccomandata A/R;
– allo scadere di ulteriori 120 giorni dalla data di sospensione, senza che vi sia stato riscontro, la prestazione viene revocata e sarà calcolato il debito relativo all’anno di reddito non dichiarato (dal 2018 al 2022). La comunicazione di revoca della prestazione viene inviata all’utente con raccomanda A/R.
La lavorazione riguardua i soggetti che non abbiano compiuto 80 anni di età al 31 dicembre 2018 e che siano beneficiari dell’assegno sociale ordinario/pensione sociale o dell’assegno sociale sostitutivo.
L’Inps provvede a inviare una nota a mezzo raccomandata A/R con la quale si ribadirà l’esigenza di un riscontro reddituale nonché ad invitare i destinatari a presentare la predetta dichiarazione reddituale entro 60 giorni.
Trascorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l’Istituto procede alla sospensione della prestazione relativamente agli anni di reddito 2018 (non dichiarati), con conseguente recupero delle prestazioni pagate e non dovute.

Tutte le comunicazioni di preavviso di sospensione e di successiva revoca avvengono tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L’interessato può operare la necessaria ricostituzione reddituale direttamente online, accedendo all’area personale MyINPS del sito www.inps.it con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) almeno di livello 2, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’identità Elettronica (CIE). Dovrà poi seguire il percorso “Home” > “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione” > “Variazione prestazione pensionistica”, attivando il successivo sottomenu: “Ricostituzioni/Supplementi” > “Ricostituzione pensione” > “Reddituale” > “Per sospensione art. 35 comma 10bis D.L. 207/2008”, ovvero tramite gli Istituti di Patronato o altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Inps.

Pensione anticipata per lavoro discontinuo: non spetta alla lavoratrice domestica

La deroga stabilita dall’art. 2, co.3, lett. b), d. Igs. n. 503/92 a favore dei lavoratori subordinati che, in possesso di un’anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, siano stati occupati, per almeno dieci anni, per periodi inferiori all’intero anno solare non è suscettibile di applicazione analogica, né di interpretazione estensiva, e non opera, quindi, a vantaggio dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (Corte di Cassazione, Ordinanza 07 settembre 2022, n. 26320).

La Corte d’appello di Roma negava ad una lavoratrice domestica il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata (art. 2, co.3, lett. b), d.Igs. n.503/92), difettando in capo a quest’ultima il requisito contributivo normativamente richiesto, ovvero l’occupazione per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare. La stessa, durante gli anni di lavoro domestico, era stata occupata per periodi inferiori a 52 settimane per l’effetto delle norme di accreditamento dei contributi.
In particolare, secondo la consulenza recepita in sentenza, la lavoratrice aveva lavorato oltre le 24 ore settimanali, e quindi senza diritto a essere considerata come lavoratrice discontinua.

La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra i motivi, che la sentenza d’appello avesse errato nell’escludere, dai 10 anni con occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare, gli anni di lavoro domestico, in quanto, per sei annualità, il lavoro domestico prestato ebbe una durata inferiore all’anno.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la deroga stabilita dall’art. 2, co.3, lett. b), d. Igs. n. 503/92 a favore dei lavoratori subordinati che, in possesso di un’anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, siano stati occupati, per almeno dieci anni, per periodi inferiori all’intero anno solare (“di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare”) non è suscettibile di applicazione analogica, né di interpretazione estensiva, e non opera, quindi, a vantaggio dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che, a parità delle altre condizioni richieste dalla norma, possano far valere una minore contribuzione per aver lavorato, per circa un decennio, per l’intero anno solare, ma con orario inferiore alle ventiquattro ore settimanali.

Il Collegio ha ritenuto, inoltre, non condivisibile la tesi della ricorrente che escludeva la rilevanza del criterio delle 24 ore di lavoro settimanale ai fini della contribuzione domestica, siccome non previsto da alcuna norma di legge; al contrario, tale requisito è, difatti, considerato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 3044/12), sulla base dell’art. 7, co.6 d.l. n.463/83, conv. in I. n.638/83.

La lavoratrice deduceva, infine, che per sei annualità il lavoro prestato ebbe una durata effettiva inferiore all’intero anno solare, rientrandosi, pertanto, nel campo di applicazione della deroga normativamente prevista. Tale motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile, dal momento che richiedeva, fuori dai limiti dell’art. 360, co.1, n.5 c.p.c., un accertamento di fatto quale l’accertamento che la prestazione lavorativa fosse stata inferiore all’intero anno solare.