Firmato il nuovo accordo per il settore Cemento – industria

17  MAR 2022 Sottoscritto il rinnovo del CCNL per i dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte

 

L’accordo, che decorre dall’1/1/2022 e scadrà il 31/12/2024, ha previsto i seguenti aumenti contrattuali

Livello

Aumenti dall’1/10/2022

Aumenti dall’1/12/2023

Aumenti dall’1/12/2024

Area Direttiva livello 3 60,00 60,00 58,5
Area Direttiva livello 2 53,61 53,61 52,37
Area Direttiva livello 1 49,14 49,14 47,91
Area Concettuale livello 3 46,57 46,57 45,41
Area Concettuale livello 2 44,86 44,86 43,74
Area Concettuale livello 1 42,57 42,57 41,51
Area Specializzati livello 3 40,00 40,00 39,00
Area Specializzati livello 2 38,29 38,29 37,33
Area Specializzati livello 1 36,86 36,86 35,94
Area Qualificati livello 2 34,57 34,57 33,71
Area Qualificati livello 1 33,14 33,14 32,31
Area Esecutiva livello 1 28,57 28,57 27,86

Pertanto, questi risultano essere i nuovi minimi retributivi calcolati redazionalmente

Livello

Aumenti dall’1/10/2022

Aumenti dall’1/12/2023

Aumenti dall’1/12/2024

Area Direttiva livello 3 2.149,23 2.209,23 2.267,73
Area Direttiva livello 2 1.923,96 1.977,57 2.029,94
Area Direttiva livello 1 1.760,30 1.809,44 1.857,35
Area Concettuale livello 3 1.668,22 1.714,79 1.760,20
Area Concettuale livello 2 1.606,83 1.651,69 1.695,43
Area Concettuale livello 1 1.524,94 1.567,51 1.609,02
Area Specializzati livello 3 1.432,82 1.472,82 1.511,82
Area Specializzati livello 2 1.371,43 1.409,72 1.447,05
Area Specializzati livello 1 1.320,26 1.357,12 1.393,06
Area Qualificati livello 2 1.238,37 1.272,94 1.306,65
Area Qualificati livello 1 1.187,17 1.220,31 1.252,62
Area Esecutiva livello 1 1.025,00 1.053,57 1.081,43

 

Quota contribuzione Organizzazioni sindacali
Le Aziende, entro il 30/4/2022 informeranno i lavoratori che in occasione dei rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, le Organizzazioni sindacali stipulanti Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato, una quota associativa straordinaria a titolo di “contributo per rinnovo contratto” di 30,00  euro.
Resta inteso che nei confronti dei lavoratori iscritti alle sopra richiamate Organizzazioni sindacali, non si dovrà procedere ad alcuna trattenuta.
Entro il 31/5/2022 è riconosciuta la possibilità di manifestare la non accettazione della trattenuta stessa, da comunicare all’Azienda per iscritto.
Le Aziende effettueranno la trattenuta ai lavoratori non iscritti a Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, che non abbiano manifestato espressamente la non accettazione, sulla retribuzione corrisposta nel mese di ottobre 2022.
Le quote trattenute verranno versate dalle Aziende sul seguente conto corrente bancario
Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni
presso Banca Popolare di Sondrio Fialiale 054 Roma – AG.11
IBAN: IT83 F 05696 03200 000012811X17

Area asecutiva
l lavoratore dopo dodici mesi di permanenza nella presente area, verrà inquadrato al primo Livello dell’area Qualificata.

 

Lavoro straordinario, festivo e notturno – Operai:
– maggiorazione diurno 30%;
– maggiorazione notturno 60%;
– maggiorazione festivo 60%;
– maggiorazione festivo-notturno 70%;
– maggiorazione lavoro notturno 50%
maggiorazione festivo-notturno 60%

Lavoro a turni
Ai lavoratori che lavorano in detti turni periodici, sarà applicata sulla retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, EDR, eventuali aumenti periodici di anzianità) una maggiorazione del:

5 per cento per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel caso di due turni); 5,5 per cento per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel caso di due turni) a decorrere dal 1 ° gennaio 2023; 6 per cento per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel  caso di due turni) a decorrere dal 1 ° gennaio 2024.

Permessi esamI
Ai lavoratori studenti  saranno concessi, a richiesta due giorni di permesso retribuito per ogni prova di esame sostenuta. Per la discussione della tesi di laurea di primo grado (laurea breve), di laurea di secondo grado e/o di laurea a ciclo unico (laurea magistrale) i giorni di permesso retribuito sono elevati a quattro.

Maternità
Dall’1/7/2021 è riconosciuto per il congedo di maternità e paternità, un trattamento di assistenza aggiuntivo a quello previsto dalla legge, così modulato:
– per la lavoratrice madre, una integrazione fino al raggiungimento del 50% della retribuzione globale di fatto, per i primi 5 mesi di congedo;
– per il lavoratore padre, una integrazione fino al raggiungimento del 70% della retribuzione globale di fatto, per i primi 5 mesi di congedo.
– per Lavoratore/lavoratrice monogenitore un ulteriore periodo retributivo di due mesi da usufruire entro l’ottavo anno di vita del bambino. Nei casi di adozione, sempre con riferimento al lavoratore/lavoratrice monogenitore tale periodo potrà essere usufruito entro otto anni  dalla data di accoglimento del bambino

Comporto
Le assenze debitamente documentate e certificate dalle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate che richiedano il ricorso a terapie salvavita (intensive, oncologiche o di emodialisi) non verranno computate ai fini dei termini di comporto per ulteriori sette mesi e pertanto per un periodo complessivo di 21 mesi di calendario, raggiunti anche con più periodi di assenza, nell’ambito dei 30 mesi di calendario immediatamente precedenti.
Le suddette  assenze, debitamente documentate e certificate dalle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate, non verranno considerate, fino ad un massimo di due mesi, ai fini del computo dei periodi utili a stabilire il trattamento economico  di malattia

 

Retribuzione malattia
Durante la conservazione del posto ai lavoratori assenti per cause di malattia o infortunio non sul lavoro sarà riconosciuto da parte dell’Azienda, nell’ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto, un trattamento economico fino al raggiungimento delle seguenti misure della retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, EDR, eventuali aumenti periodici di anzianità), aumentata dell’ex premio di produzione, nonché della maggiorazione media per lavoro a turno, per coloro che lavorano a turni avvicendati in via continuativa:
– 100 per cento per i primi 8 mesi; 
– 50 per cento per ulteriori 4 mesi.

Assistenza sanitaria – Altea
Dal 1° gennaio 2024, la contribuzione a carico dell’azienda per ogni dipendente sarà elevata da 13,00 a 15,00 euro mensili.  Le Parti si attiveranno presso il fondo Altea perché valuti l’individuazione delle opportune modalità per la permanenza nel fondo dei lavoratori che – maturata una congrua durata di adesione in costanza di rapporto di lavoro in maniera continuativa al pensionamento, con oneri a carico degli stessi.

Previdenza Complementare – Concreto
Con decorrenza dal 1° luglio 2022, l’aliquota contributiva a carico dell’Azienda è incrementata in ragione dello 0,10% della retribuzione utile per il calcolo del TFR e, pertanto, sarà pari al 2,30 %della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
Con decorrenza dal 1° luglio 2023, l’aliquota contributiva a carico dell’Azienda è incrementata in ragione dello 0,10% della retribuzione utile per il calcolo del TFR e, pertanto, sarà pari al 2,40%
Con decorrenza dal 1° luglio 2024, l’aliquota contributiva a carico dell’Azienda è incrementata in ragione dello 0,10% della retribuzione utile per il calcolo del TFR e, pertanto, sarà pari al 2,50 della retribuzione utile per il calcolo del TFR

l 2,50 della retribuzione utile per il calcolo del TFR

Disabili e collocamento mirato: rese note le linee guida

, il Ministero del Lavoro ha fornito le linee guida sul collocamento mirato delle persone con disabilità e sulla Banca dati dedicata, aventi come destinatari i giovani con disabilità non ancora in età da lavoro o ancora all’interno del sistema d’istruzione, coloro che accedono per la prima volta alle liste del collocamento obbligatorio o sono iscritti da non oltre 24 mesi nonché i disoccupati da oltre 24 mesi (Comunicato del 16 marzo 2022).

Il Ministro del Lavoro, di concerto con la Ministra per le Disabilità, ha presentato le linee guida in oggetto con l’obiettivo di delineare un percorso di collaborazione e condivisione interistituzionale orientato verso un sistema di inclusione lavorativa più efficiente e organico.
Tali linee guida prevedono, in particolare, interventi concreti specifici rivolti a: giovani con disabilità non ancora in età da lavoro o ancora all’interno del sistema d’istruzione; a coloro che accedono per la prima volta alle liste del collocamento obbligatorio o sono iscritti da non oltre 24 mesi; a disoccupati da oltre 24 mesi e persone che rientrano nel mercato del lavoro dopo dimissioni, licenziamenti o lunghi periodi di malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale o riabilitazione.
La Banca dati del collocamento obbligatorio mirato, istituita di recente dallo stesso Ministero del Lavoro quale strumento di indirizzo e coordinamento sul territorio nazionale, definisce, in particolare, le modalità attuative della raccolta di informazioni e la semplificazione degli adempimenti in materia di assunzioni mirate per persone diversamente abili.
Alle informazioni contenute nella Banca dati potranno accedere le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’Anpal, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i datori di lavoro pubblici e privati e le persone iscritte presso il collocamento mirato.

METALMECCANICA CONFIMI: contributo datoriale relativo al 1° trimestre 2022

Confimi Metalmeccanica comunica le modalità di versamento per l’anno 2022, della Contribuzione datoriale prevista dall’art. 81 bis del CCNL 22/6/2016. La prima scadenza è per il trimestre gennaio-marzo

Il CCNL 22/6/2016 Metalmeccanica Piccola Industria Confimi, all’art. 81 bis, prevede un contributo mensile obbligatorio per la rappresentanza contrattuale imprenditoriale a carico delle imprese che applicano il Contratto e che è pari a euro 0,50 per ciascun dipendente in forza.
L’omesso versamento del contributo obbligatorio costituisce inadempimento contrattuale.
Il contributo va versato trimestralmente compilando il campo relativo al numero di lavoratori in forza per il mese di riferimento, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di competenza.
Pertanto
– per il trimestre gennaio, febbraio, marzo 2022: la scadenza è il 20 aprile 2022
– per il trimestre aprile, maggio, giugno 2022: la scadenza è il 20 luglio 2022
– per il trimestre luglio, agosto, settembre 2022: la scadenza è il 20 ottobre 2022
– per il trimestre ottobre, novembre, dicembre 2022: la scadenza è il 20 gennaio 2023.

E’ possibile effettuare il pagamento con PayPal, Carta di Credito o Bonifico Bancario; qualora si scelga il Bonifico Bancario, si suggerisce di effettuarlo prima di completare la procedura in quanto, al termine della stessa, sarà obbligatorio allegarlo (Confimi Impresa Meccanica IBAN IBAN IT07D0832703235000000004431, banca BCC di Roma – Agenzia 72).

Prorogate le istanze per l’ingresso di lavoratori formati all’estero

Con circolare del Ministero dell’Interno n. 2477/2022 è stata comunicata la proroga dei termini delle istanze a valere sulle quote previste dal D.P.C.M. 21/12/2021 per gli ingressi per cittadini formati all’estero e le conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo.

Nella suddetta circolare si fa riferimento al DPCM 21/12/2021 recante la “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2021”, i cui termini per la presentazione delle istanze scadranno il prossimo 17/3/2022.
Al riguardo, la quota di n. 100 ingressi per lavoratori che abbiano completato programmi di istruzione e formazione nei Paesi di origine, ai sensi dell’art. 23 del testo unico sull’immigrazione, fissata dall’articolo 4, comma 1 del predetto DPCM, non risulta essere stata completamente utilizzata.
Analogamente le quote fissate dall’art. 4, commi 3 e 4 del medesimo provvedimento riguardanti la conversione di permessi di soggiorno in lavoro subordinato/autonomo da permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo, risultano allo stato attuale momento impegnate in misura pari al 45% circa.
Ciò premesso, al fine di consentire l’utilizzo totale delle quote disponibili il termine ultimo per la presentazione delle istanze per l’ingresso di lavoratori formati all’estero e di conversione dei permessi di soggiorno è prorogato al 30/9/2022.
Le domande saranno presentate in modalità telematica.

Progetti Utili alla Collettività: RdC con Super Green Pass

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito indicazioni ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC) che partecipano ai Progetti Utili alla Collettività (PUC) in tema di Green Pass Rafforzato o Super Green Pass

Per l’ Accesso ai servizi sociali presso gli Uffici Pubblici è fatto obbligo di esibire il Green Pass “base”, ottenibile tramite vaccinazione, guarigione o tampone negativo. Tuttavia, la non disponibilità del green pass non costituisce giustificato motivo per la mancata presentazione agli incontri da parte dei beneficiari obbligati a esibire il green pass per accedere ai pubblici uffici.
L’obbligo di possedere e di esibire la certificazione verde COVID-19 non si applica ai soggetti che, per condizione medica, non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una Certificazione verde COVID-19.

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR code in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tali utenti dovranno esibire la certificazione relativa all’esonero.
Per l’accesso agli uffici pubblici per la partecipazione ai PUC, i beneficiari RdC sono tenuti agli obblighi di green pass, tuttavia, è opportuno fare una distinzione tra coloro che non hanno ancora compiuto 50 anni di età e coloro che, invece, hanno raggiunto la suddetta età.
Dall’ 8 gennaio 2022 è disposto l’obbligo vaccinale per tutti coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età o lo compiranno entro il 15 giugno 2022, fatti salvi i casi ammessi di omissione o differimento di tale obbligo. Per cui, a partire dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, tutti i lavoratori over 50, indipendentemente dal settore in cui operano e dalla tipologia di attività che svolgono, dovranno possedere il Super green pass per accedere al proprio luogo di lavoro; pertanto, non sarà più sufficiente per poter espletare il proprio lavoro, quindi, il tampone, molecolare o antigenico che sia.
I beneficiari Rdc, che non abbiano ancora compiuto 50 anni tenuti per espressa previsione normativa a partecipare ai PUC a titolarità dei Comuni rientrano tra coloro che a qualsiasi titolo svolgono attività presso strutture pubbliche e che a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 marzo 2022 sono tenute a possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde. Il mancato rispetto di tali disposizioni si configurerà quale mancata partecipazione al PUC, sarà considerato assenza ingiustificata e trattato come previsto in casi di assenza ingiustificata reiterata.
Per i beneficiari Rdc, tenuti per espressa previsione normativa a partecipare ai PUC, e che abbiano, invece, compiuto 50  anni, indipendentemente dal settore in cui operano e dalla tipologia di attività che svolgono è previsto a partire dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l’ obbligo di Super green pass per accedere al proprio luogo di attività. Pertanto, non sarà più sufficiente per poter espletare la attività previste dal PUC, quindi, il tampone, molecolare o antigenico. Anche in questo caso, il mancato rispetto di tali disposizioni si configurerà quale mancata partecipazione al PUC, sarà considerato assenza ingiustificata e trattato come previsto in casi di assenza ingiustificata reiterata.
Al beneficiario che non intendesse dotarsi di green pass potrà essere suggerito preventivamente di rinunciare al RdC per evitare la decadenza e poter ripresentare immediatamente domanda non appena disponesse della certificazione o quest’ultima non fosse più ritenuta necessaria in termini di legge.