L’abitazione paga l’IMU se il coniuge risiede in altro Comune

La Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale l’esenzione IMU prevista per l’abitazione principale non è applicabile qualora il coniuge non legalmente separato abbia la residenza e la dimora abituale in altro Comune (Ordinanza 17 gennaio 2022, n. 199).

La controversia riguarda l’applicazione dell’esenzione IMU per abitazione principale nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi ubicati in Comuni diversi.
Il Comune ha emesso avviso di accertamento per il recupero dell’IMU a seguito del disconoscimento dell’esenzione per l’abitazione principale, avendo rilevato che il coniuge non legalmente separato aveva la residenza e la dimora abituale in un altro Comune.
I giudici tributari hanno accolto il ricorso del contribuente e annullato l’avviso di accertamento rifacendosi ad un’interpretazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo cui il legislatore non avrebbe limitato l’applicazione dell’agevolazione per l’abitazione principale nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in Comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma risulterebbe bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro Comune, ad esempio, per esigenze lavorative.
Il Comune ha impugnato la decisione.

La Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici tributari, stabilendo il definitivo rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.
La Corte Suprema ha affermato che “in tema di IMU, l’esenzione prevista per la casa principale richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente”.
Secondo la disciplina vigente per il periodo oggetto di accertamento (anno 2012) l’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
La norma, dunque, non disciplina espressamente il caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili non solo diversi, ma anche situati in differenti comuni.
In proposito la Suprema Corte ha precisato che nel caso in cui due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, il nucleo familiare (inteso come unità distinta ed autonoma rispetto ai suoi singoli componenti) resta, unico, ed unica, pertanto, potrà essere anche l’abitazione principale ad esso riferibile, con la conseguenza che il contribuente, il quale dimori in un immobile di cui sia proprietario (o titolare di altro diritto reale), non avrà alcun diritto all’agevolazione se tale immobile non costituisca anche dimora abituale dei suoi familiari, non realizzandosi in quel luogo il presupposto della “abitazione principale” del suo nucleo familiare. La nozione di abitazione principale postula, pertanto, l’unicità dell’immobile e richiede la stabile dimora del possessore e del suo nucleo familiare, sicché non possono coesistere due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge sia nell’ambito dello stesso Comune o di Comuni diversi.
In definitiva, ai fini dell’agevolazione IMU, l’abitazione principale è solo quella ove il proprietario e la sua famiglia abbiano fissato:
– la residenza (accertabile tramite i registri dell’anagrafe);
– la dimora abituale (ossia il luogo dove la famiglia abita la maggior parte dell’anno).
Sottolineando che l’interpretazione delle norme di agevolazione fiscale, che hanno natura eccezionale, deve essere necessariamente rigorosa e non consente quindi, la loro estensione ai casi non espressamente previsti, perché costituiscono comunque deroga al principio di capacità contributiva sancito dalla Costituzione, la Corte Suprema ha precisato che la suddetta interpretazione risulta anche costituzionalmente orientata, perché, diversamente opinando, si realizzerebbe una frattura evidente dei principi costituzionali, sotto il profilo dell’uguaglianza e della capacità contributiva.
In conclusione, ai fini dell’agevolazione IMU, deve escludersi che l’immobile possa ritenersi abitazione principale, qualora il coniuge non legalmente separato abbia la residenza e la dimora abituale in un altro Comune.

Reddito di cittadinanza per l’ammissione al gratuito patrocinio

Forniti chiarimenti sulla rilevanza del reddito di cittadinanza per l’ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Agenzia delle entrate – Risposta 19 gennaio 2022, n. 31).

Il patrocinio per i non abbienti (cd. ” gratuito patrocinio”) è previsto dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (“Testo unico spese di giustizia”).
Ai sensi del comma 1 del successivo articolo 76 può essere ammesso al gratuito patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.746,68.
Il medesimo articolo 76 al comma 2 stabilisce che se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso il soggetto istante. In tal caso, ai sensi dell’articolo 92 del Testo unico spese di giustizia, i limiti di reddito sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Il citato articolo 76, al comma 4, prevede che si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Tale ipotesi si verifica anche nei procedimenti di separazione (pure se consensuale ex art. 711 c.p.c.); pertanto, ai fini dell’applicabilità della disciplina del gratuito patrocinio, il reddito del ricorrente non deve essere cumulato con quello del coniuge convivente, poiché la sussistenza di un conflitto di interessi tra le posizioni dei coniugi rende operante la deroga di cui al citato articolo 76, comma 4, del Testo unico spese di giustizia (cfr. sentenza della Corte di Cassazione n. 20545 del 29 settembre 2020).
Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 76 del Testo unico spese di giustizia, ai fini della determinazione dei limiti di reddito per poter accedere al gratuito patrocinio, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
Ai fini della determinazione del reddito rilevante per l’ammissione al gratuito patrocinio, pertanto, è incluso anche il c.d. reddito di cittadinanza, introdotto con il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni con la legge 28 marzo 2019, n. 26.
Tale beneficio consiste in un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari, associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e di inclusione sociale, di cui i beneficiari sono protagonisti sottoscrivendo un Patto per il lavoro ed un Patto per l’inclusione sociale.
Ai sensi dell’articolo 2 del citato decreto legge n. 4 del 2019, il reddito di cittadinanza è riconosciuto ” ai nuclei familiari”, al ricorrere di requisiti soggettivi e reddituali, espressamente previsti dal medesimo decreto legge, che definiscono la condizione economica rilevante per l’erogazione del sussidio.
Alcuni dei predetti requisiti sono da verificarsi in capo al componente richiedente il beneficio, altri sono da verificarsi in capo al nucleo familiare nel suo complesso, altri attengono a ciascun componente del nucleo familiare singolarmente considerato.
La determinazione della soglia reddituale al di sotto della quale è riconosciuto il beneficio dipende dal parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, che fa da moltiplicatore in base al numero di componenti del nucleo familiare.
L’articolo 3, comma 7, del decreto legge n. 4 del 2019 prevede, inoltre, la possibilità di erogare il reddito di cittadinanza suddiviso per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare e che tale disposizione è stata recentemente attuata con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 30 aprile 2021.
Ai sensi dell’articolo 4 del citato decreto 30 aprile 2021, se è richiesta l’erogazione suddivisa del reddito di cittadinanza, vengono emesse più carte, corrispondenti al numero di persone cui deve essere liquidata la prestazione attraverso dette carte.
Le illustrate disposizioni consentono, quindi, di individuare la quota del reddito di cittadinanza di pertinenza di ciascun componente maggiorenne del nucleo familiare.
Con specifico riferimento al quesito posto dalla contribuente in merito alla misura con cui il reddito di cittadinanza riconosciuto al nucleo familiare rilevi nella determinazione del proprio reddito personale, al fine di verificare l’ammissibilità al gratuito patrocinio nel giudizio di separazione dal proprio coniuge, il predetto coniuge è soggetto richiedente il reddito di cittadinanza che è anche l’intestatario della Carta Rdc mediante la quale è erogato il beneficio economico ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del citato decreto legge n. 4 del 2019.
Nel caso rappresentato, il reddito di cittadinanza è stato riconosciuto in favore del nucleo familiare di cui fa parte anche l’Istante che dichiara di ” beneficiare” del predetto reddito attraverso la carta intestata al coniuge. Pertanto, ai fini della ammissione al patrocinio gratuito, nella determinazione del reddito personale andrebbe considerato anche il predetto reddito per la quota del 50 per cento, nel presupposto che nel nucleo familiare, oltre ai due coniugi, non ci siano altri componenti maggiorenni.

Organismo agenti e mediatori: definiti i contributi da versare per il 2022

Definite le disposizioni inerenti al versamento dei contributi “2022” dovuti dagli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di Istituti di moneta elettronica o Istituti di pagamento comunitari, dagli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione nel registro degli operatori compro oro e dagli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione negli elenchi e nel registro gestiti dall’organismo (OAM – circolare nn. 38, 39 e 40/2021).

Iscritti e richiedenti l’iscrizione negli elenchi e nel registro gestiti dall’organismo

Definiti i versamenti dei contributi e delle altre somme dovute per l’anno 2022 dagli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione negli elenchi e nel registro gestiti dall’Organismo, da parte di:
– agenti in attività finanziaria;
– agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento;
– mediatori creditizi;
– agenti in attività finanziaria altresì iscritti nell’Albo unico dei consulenti finanziari;
– agenti in attività finanziaria altresì iscritti nella Sezione A – Agenti del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI), e mediatori creditizi altresì iscritti nella Sezione B – Broker del RUI;
– soggetti esercenti l’attività di cambiavalute.

In particolare, sono tenuti al versamento dei contributi, coloro che:
– presentino istanza di iscrizione negli Elenchi a far data dal 1° gennaio 2022;
– risultano iscritti negli Elenchi alla data del 31 dicembre 2021, salvo che siano stati iscritti negli Elenchi dopo il 1° novembre 2021, effettuando i relativi versamenti, oppure presentino istanza di cancellazione dagli Elenchi entro il 28 febbraio 2022.

I richiedenti l’iscrizione nel Registro, a far data dal 1° gennaio 2022, devono versare i contributi al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione.
Invece, gli iscritti nel Registro alla data del 31 dicembre 2021 devono versare i contributi entro e non oltre il 28 febbraio 2022.

Iscritti e richiedenti l’iscrizione nel registro degli operatori compro oro

Sono tenuti al versamento dei contributi, coloro che:
– presentino istanza di iscrizione nel Registro a far data dal 1° gennaio 2022;
– risultano iscritti nel Registro alla data del 31 dicembre 2021, salvo che siano stati iscritti nel Registro dopo il 1° novembre 2021, effettuando i relativi versamenti, oppure presentino istanza di cancellazione dal Registro entro il 28 febbraio 2022.

I richiedenti l’iscrizione nel Registro, a far data dal 1° gennaio 2022, devono versare i contributi al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione.

Invece, gli iscritti nel Registro alla data del 31 dicembre 2021 devono versare i contributi entro e non oltre il 28 febbraio 2022.

Risoluzione mutuo consenso contratto di compravendita

Chiarimenti sul corretto trattamento tributario , ai fini della tassazione indiretta, applicabile all’atto di risoluzione della compravendita di immobile(AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 18 gennaio 2022, n. 3/E)

Con riferimento al trattamento tributario applicabile, ai fini della tassazione indiretta, si osserva che l’articolo 28 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, prevede che la risoluzione del contratto è soggetta all’imposta in misura fissa se dipende da clausola o da condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso ovvero stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è stato concluso il contratto. Se è previsto un corrispettivo per la risoluzione, sul relativo ammontare si applica l’imposta proporzionale prevista dall’art. 6 o quella prevista dall’art. 9 della parte prima della tariffa.
In ogni altro caso l’imposta è dovuta per le prestazioni derivanti dalla risoluzione, considerando comunque, ai fini della determinazione dell’imposta proporzionale, l’eventuale corrispettivo della risoluzione come maggiorazione delle prestazioni stesse.
Ai fini fiscali, occorre distinguere l’ipotesi di clausola risolutiva espressa, più o meno contestuale al contratto originario, dall’ipotesi in cui le parti, mediante autonoma espressione negoziale optino per la risoluzione del medesimo contratto originario. Ciò in quanto, nel primo caso, si applica l’imposta proporzionale solo se per la risoluzione è previsto un corrispettivo e solo sull’ammontare di quest’ultimo; in caso contrario, si applica l’imposta in misura fissa.
Nella diversa ipotesi in cui la risoluzione dell’originario contratto sia realizzata mediante apposito negozio, la citata disposizione prevede la tassazione in misura proporzionale, da applicare ” alle prestazioni derivanti dalla risoluzione”; la medesima tassazione proporzionale si applicherà, inoltre, all’eventuale corrispettivo della risoluzione.
La retrocessione della proprietà del bene oggetto del precedente atto di compravendita quale prestazione patrimoniale del contratto di mutuo consenso, rientra nell’ambito applicativo del comma 2 del citato articolo 28 e, pertanto, deve essere tassata autonomamente ai fini dell’imposta registro con applicazione dell’aliquota in misura proporzionale prevista per i trasferimenti immobiliari.

Revisori legali: istruzioni operative sull’obbligo formativo

Fornite istruzioni operative circa l’imputazione dei crediti formativi agli anni 2017, 2018 e 2019 per i revisori legali (Ministero dell’economia e delle finanze – Circolare 17 gennaio 2022, n. 3).

L’articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 ha introdotto l’obbligo della formazione continua obbligatoria a carico degli iscritti al registro della revisione legale dei conti, recependo in tal modo le disposizioni dell’articolo 13 della direttiva 2006/43/CE, secondo cui l’attività formativa in discorso è obbligatoria e il mancato aggiornamento deve essere sanzionato a cura degli Stati Membri. Il comma 4 dell’articolo 27 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, poi, ha disposto che la vigenza decorresse a far data dal 1° gennaio 2017.
In relazione all’assolvimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti, si sono registrate da subito diverse difficoltà, riconducibili al complesso processo di transizione a una disciplina molto articolata e relativamente severa rispetto a quella vigente anteriormente alla riforma, alla eterogeneità delle provenienze ed esperienze professionali degli iscritti, nonché alla diffusa mancanza di chiarezza circa i compiti, doveri e responsabilità dei revisori. Ne è risultata una rilevante quota di inadempimento, da parte della popolazione degli iscritti al registro rispetto all’obbligo formativo; la percentuale dei revisori inadempimenti, pur in costante riduzione, rimane pur sempre consistente tanto che le connesse problematiche sono state recentemente prese in considerazione e affrontate dalle disposizioni di cui all’articolo 14 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 8 luglio 2021, n. 135 in materia di procedimento sanzionatorio.
In particolare, l’articolo 14 del menzionato regolamento prevede che il mancato assolvimento dell’obbligo formativo può essere accertato, trascorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro (19 ottobre 2021), soltanto nei riguardi dei revisori legali dei conti che non avessero regolarizzato entro tale termine il debito formativo sussistente al 31 dicembre 2019. In altre parole, la disposizione regolamentare consente ai revisori iscritti al registro di regolarizzare l’eventuale debito formativo a loro carico relativamente agli anni 2017, 2018 e 2019, entro il 17 gennaio 2022. Con la circolare n. 3/2020 il MEF aveva disposto che qualsiasi regolarizzazione del debito formativo pregresso sarebbe stata consentita esclusivamente tramite la piattaforma dedicata.

A decorrere dal 19 ottobre 2021, pertanto, agli iscritti è concesso un periodo di novanta giorni per regolarizzare eventuali debiti formativo a loro carico. Il periodo di novanta giorni si conclude, quindi, in data 17 gennaio 2022.
Con riguardo al periodo di novanta giorni concesso dalla norma, il MEF deve prendere atto delle frequenti interruzioni che hanno interessato la funzionalità della piattaforma dedicata; tali interruzioni, dovute a motivi tecnici nella maggior parte dei casi non prevedibili, potrebbero aver ridotto, nei fatti, il periodo di novanta giorni previsto dalla disposizione regolamentare richiamata.
Di conseguenza, ai fini di una corretta applicazione della norma, il MEF ritiene opportuno comunicare agli iscritti che avessero patito le interruzioni dovute a cause di forza maggiore che hanno interessato la piattaforma, che non sarà presa a riferimento quale data dell’accertamento previsto dall’articolo 11 del più volte citato D.M. n. 135 del 2021 la data del 18 gennaio 2022, ma una data più congrua che tiene conto dei giorni di inattività della piattaforma stessa.
Una ricognizione ragionevolmente accurata delle interruzioni intervenute dalla data del 19 ottobre 2021 evidenzia un periodo di inattività complessivamente quantificabile in 30 giornate.
La corretta attuazione della disposizione di cui all’articolo 14 del regolamento, nonché le obiettive ragioni di tutela degli iscritti al registro della revisione cui le disposizioni concedono la possibilità di recuperare il debito formativo pregresso, richiedono che nel computo di tale complessivo periodo si tenga conto di tali situazioni, nonché delle ragioni di tutela dei revisori sopra esposte. Pertanto, MEF comunica che la posizione degli iscritti riguardo al debito formativo pregresso degli anni 2017. 2018 e 2019 sarà valutata alla data del 17 febbraio 2022.
Infine, precisa che gli obblighi formativi relativamente agli anni 2017, 2018 e 2019 si considerano regolarmente assolti nel periodo concesso dall’articolo 14 del D.M. n. 135 del 2021 qualora l’iscritto interessato abbia maturato complessivi 60 crediti, di cui almeno 30 caratterizzanti ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 2010, senza avere necessariamente riguardo alla precisa imputazione dei crediti stessi ai singoli anni del triennio. Pertanto, è in regola il revisore che durante il periodo concesso dal D.M. n. 135/2021 maturasse 60 crediti complessivi di cui almeno 30 caratterizzanti purché imputati a uno qualsiasi dei tre anni considerati. Infatti, è sufficiente a rispondere alle prescrizioni del provvedimento regolamentare il momento materiale del recupero, che deve ricadere entro il periodo concesso.