CCNL Dirigenti delle imprese di logistica: rinnovato il contratto per i lavoratori del Settore

Delineati i punti importanti del contratto: una tantum, aumenti stipendiali e fondo welfare

Manageritalia e Assologistica hanno rinnovato il CCNL per i dirigenti delle aziende di logistica, magazzini generali, magazzini frigoriferi, terminalisti portuali, interportuali e aeroportuali. Il contratto, sottoscritto il 31 maggio scorso, riguarda circa 250 aziende associate e coinvolge circa 70.000 dipendenti diretti ed indiretti. Le principali novità sono da ricercarsi principalmente nella parte economica, dal momento che quelli riguardanti la normativa sono già stati attuati con l’accordo di proroga del CCNL del 26 luglio 2021. Infatti, l’accordo sottoscritto di recente prevede un importo Una Tantum di 1.000 euro da corrispondere nel 2023 a copertura del periodo di vacanza contrattuale per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e viene corrisposta in due tranche:
500,00 euro erogati con la busta paga di luglio 2023;
500,00 euro erogati con la busta paga di novembre 2023.

È previsto, altresì, un aumento retributivo, con conseguente adeguamento del minimo contrattuale, di 450,00 euro lordi mensili da erogare:
150,00 euro mensili dal 1° dicembre 2023;

150,00 euro mensili dal 1° luglio 2024;

150,00 euro mensili dal 1° luglio 2025.

Tali aumenti possono essere assorbiti, fino a concorrenza, esclusivamente da somme concesse dalle aziende in acconto o anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali, successivamente al 31 dicembre 2019. A decorrere dal 1° dicembre 2023, la retribuzione minima mensile di fatto del dirigente viene elevata a 3.650,00 euro; dal 1° luglio 2024 a 3.800,00 euro e dal 1° luglio 2025 a 3.950,00 euro. Inoltre, vengono destinati 1.500 euro annui alla piattaforma welfare dirigenti terziario, utilizzabili per beni e servizi relativi al welfare per gli anni 2024 e 2025. Per quel che riguarda il contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare Fondo Mario Negri, questi, dal 1° gennaio 2023, è elevato al 2,39%, dal 1° gennaio 2024 al 2,43% e dal 1° gennaio 2025 al 2,47%.

Flat tax incrementale: in consultazione la bozza di circolare

L’Agenzia delle entrate ha reso disponibile in consultazione pubblica, fino al 15 giugno, una bozza di circolare che fornisce chiarimenti in merito al nuovo regime della c.d. flat tax incrementale, introdotto dall’articolo 1, commi da 55 a 57, della Legge di bilancio 2023 (Agenzia delle entrate, comunicato 6 giugno 2023).

Nella bozza di circolare l’Agenzia delle entrate parte dall’analizzare la novità introdotta dalla Legge di bilancio 2023, all’articolo 1, commi da 55 a 57: un regime agevolativo opzionale, c.d. “tassa piatta incrementale” o “flat tax incrementale”, limitatamente all’anno d’imposta 2023, sostitutivo dell’IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale. A riguardo la circolare fornisce indicazioni in relazione alle modalità di applicazione di tale beneficio fiscale, individuando i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per usufruirne.

 

Riguardo all’ambito soggettivo, sono beneficiari dell’agevolazione:

  • le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, titolari di reddito di cui all’articolo 55 del TUIR, a prescindere dal regime contabile adottato, ferma restando l’esclusione prevista per i contribuenti persone fisiche che applicano, per il periodo d’imposta 2023, il regime forfetario, di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014;
  • le persone fisiche che esercitano arti o professioni.

Con riferimento all’ambito oggettivo, è prevista l’applicazione di un’imposta ad aliquota fissa del 15%, sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale. Il calcolo viene effettuato sull’incremento di reddito dell’anno 2023 rispetto a quello più elevato nell’ambito del triennio precedente. L’imposta sostitutiva, in particolare, deve essere calcolata su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito determinato nel 2023 e quello d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare. Il reddito da confrontare, dunque, non è quello complessivo, ma quello relativo alle sole attività d’impresa e di lavoro autonomo. Diversamente, l’ulteriore quota di reddito non soggetta a imposta sostitutiva confluisce nel reddito complessivo e si rende applicabile la tassazione progressiva ai fini IRPEF, secondo gli ordinari scaglioni di reddito.

 

La circolare prosegue precisando, con riferimento all’impresa familiare e all’azienda coniugale, che l’incremento di reddito deve essere calcolato prendendo in considerazione l’intero reddito conseguito dall’impresa nel 2023, comprensivo anche della quota attribuita al collaboratore familiare o al coniuge, rispetto al maggior reddito conseguito dalla medesima impresa nel triennio precedente, ma solo ai fini della verifica dell’effettivo incremento reddituale.

 

La quota di reddito assoggettata a imposta sostitutiva, ai sensi del comma 56 della Legge di bilancio 2023, rileva ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, spettanti al contribuente, che fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali.

 

Ai fini del calcolo degli acconti IRPEF e delle relative addizionali, in forza del comma 57 della Legge di bilancio 2023, non si tiene conto dell’applicazione della disciplina della “flat tax incrementale”. Pertanto per il periodo d’imposta 2024 l’importo degli acconti deve essere calcolato adottando, quale base imponibile, quella che si sarebbe determinata utilizzando le regole ordinarie.

 

Si rappresenta che la quota di reddito assoggettata alla flat tax incrementale è esclusa dalla base di calcolo per determinare le aliquote
progressive da applicare all’eventuale quota di reddito tassato ordinariamente. In assenza di una espressa previsione normativa sul punto, infatti, deve ritenersi applicabile quanto disposto dall’articolo 3, comma 3, del TUIR, il quale, alla lettera a), esclude dalla base imponibile IRPEF i redditi soggetti a imposta sostitutiva. L’IRPEF, pertanto, andrà calcolata applicando le aliquote proprie previste dall’articolo 11 del TUIR, senza considerare, ai fini della progressività, la parte di reddito assoggettata alla flat tax incrementale.

 

Sono esclusi da tale regime agevolativo i contribuenti che hanno iniziato l’attività d’impresa o l’esercizio di arti o professioni a partire dall’anno d’imposta 2023, attesa l’impossibilità di determinare l’incremento reddituale richiesto dalla norma stessa in assenza dei dati relativi al triennio precedente. Viceversa, possono accedere al beneficio fiscale i contribuenti per i quali sia possibile verificare l’esistenza dell’incremento reddituale rispetto ad almeno un periodo d’imposta relativo alle annualità 2020, 2021 e 2022, non essendo richiesto dalla norma, ai fini del confronto reddituale, che il contribuente abbia conseguito redditi per l’intero triennio di osservazione.

È sufficiente, dunque, aver svolto la propria attività per almeno un’intera annualità tra quelle del triennio di riferimento.

 

In particolare per i soggetti che abbiano iniziato l’attività successivamente al 1° gennaio 2020 il raffronto per l’individuazione del maggior reddito del triennio di riferimento deve essere fatto:
– ragguagliando all’intera annualità il reddito eventualmente derivante dallo svolgimento dell’attività per una frazione dell’anno;
– confrontando tale dato con il reddito dei restanti altri anni del triennio considerato.

 

La verifica dell’incremento di reddito, poi, deve essere effettuata tenendo conto del reddito del 2023 rispetto al maggior reddito del
triennio. Qualora il reddito d’impresa o derivante dall’esercizio di arti o professioni fosse negativo, ai fini della determinazione dell’incremento di reddito da assoggettare alla flat tax incrementale, la perdita sarebbe da ritenersi irrilevante.

 

Nel caso di adesione al regime forfetario in uno o più degli anni dal 2020 al 2022, la circolare chiarisce che non è precluso l’accesso al regime della flat tax incrementale per l’anno d’imposta 2023. In tal caso, infatti, potrà essere utilizzato anche il reddito assoggettato al regime forfetario per determinare l’incremento del 2023, qualora rappresenti il maggiore del triennio.

 

Infine, viene chiarito che per la verifica del maggior reddito del triennio 2020-2022 e della comparazione di quest’ultimo con il reddito del 2023, occorre prendere in considerazione il dato riportato in dichiarazione dei redditi, al netto delle perdite pregresse.

Lavoro sportivo: i correttivi del Cdm alla riforma del 2019

Il governo ha approvato in via preliminare un decreto con disposizioni integrative riguardanti i direttori di gara, i contratti di lavoro autonomo e i rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive (Consiglio dei ministri, comunicato 31 maggio 2023, n. 37).

Il Consiglio dei ministri nella seduta del 31 maggio scorso ha approvato in via preliminare un decreto legislativo che apporta correzioni e integrazioni su molteplici aspetti della riforma dello sport determinata dalla Legge n. 86/2019, in particolare intervenendo sui decreti legislativi attuativi del 28 febbraio 2021, numero 36, 37, 38, 39 e 40.

In particolare, per quel che riguarda il lavoro nel settore sportivo, il decreto semplifica la disciplina relativa alla prestazione dei direttori di gara, stabilendo che sia sufficiente per ogni singola prestazione una comunicazione o designazione da parte dell’organismo competente e non la stipula di un contratto di lavoro. Ai direttori di gara possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per le attività svolte anche nel proprio comune di residenza. Saranno comunque sempre dovute le comunicazioni al centro per l’impiego entro il novantesimo giorno del mese successivo della data di inizio del rapporto e per un ciclo di prestazioni non superiore a 30.

Inoltre, si innalza da 18 a 24 ore la soglia oraria settimanale, relativa alla durata delle prestazioni oggetto del contratto, entro la quale, nell’area del dilettantismo, in presenza dei requisiti previsti, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Viene anche integrata la normativa in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo, prevedendo che nel caso in cui il contratto di mandato sportivo sia stipulato dall’agente con 2 soggetti da assistere, nell’ambito del trasferimento della prestazione sportiva di un lavoratore sportivo, mediante cessione del relativo contratto di lavoro, l’agente sportivo possa svolgere una “doppia rappresentanza” solo se in favore del lavoratore e della società sportiva cessionaria. 

Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive associate e gli Enti di promozione, nonché il CONI, il CIP e Sport e salute Spa. saranno inclusi nell’elenco dei soggetti che possono avvalersi delle prestazioni dei dipendenti della pubblica amministrazione come volontari, fuori dall’orario di lavoro. Qualora l’attività rientri nell’ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa potrà essere svolta solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.

Infine, si istituisce un osservatorio nazionale presso il Dipartimento dello sport per favorire e monitorare l’attuazione delle disposizioni in materia di lavoro sportivo.

CCNL Poste: previsto entro giugno il premio per l’anno 2022

 Il premio verrà erogato nei confronti del personale dipendente da Poste Italiane S.p.A. e dalle Società rappresentate con contratto a tempo indeterminato e di apprendistato, con contratto a tempo determinato con almeno sei mesi di servizio che risulti in forza alla data del 31 dicembre 2022

Il Verbale di Accordo del 29 luglio 2022 sottoscritto da Poste Italiane S.p.A. anche in rappresentanza di Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., Egi S.p.A., BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, Postepay S.p.A., Poste Welfare Servizi S.r.l., Nexive Network S.r.l. e Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uilposte, Failp-Cisal, Confsal Com.ni, Fnc Ugl Com.ni ha definito l’erogazione del premio per l’anno 2022 secondo i criteri di cui alle disposizioni comuni e secondo il livello di raggiungimento del parametro EBIT di Gruppo.
Il Premio di Risultato prevede un pagamento all’80%, con successiva interpolazione lineare fino al 100%, al raggiungimento del valore soglia e fino al valore target dell’EBIT del Gruppo Poste Italiane.
Le disposizioni comuni stabiliscono che: 
– il premio non concorrerà alla determinazione del trattamento di fine rapporto;
– il premio verrà determinato ed erogato nei confronti del personale dipendente da Poste Italiane S.p.A. e dalle Società rappresentate, con contratto a tempo indeterminato e di apprendistato, che risulti in forza alla data del 31 dicembre 2022, nei confronti del personale a tempo determinato dipendente da Poste Italiane S.p.A. e dalle Società rappresentate, che abbia prestato almeno sei mesi – anche non continuativi – di servizio nell’anno 2022, nei confronti del personale il cui rapporto di lavoro cesserà per avvenuta maturazione dei requisiti pensionistici dopo il 31 dicembre 2022 e prima di giugno 2023;
–  la corresponsione dell’importo del premio spettante a livello individuale avverrà con le competenze del mese di giugno 2023 ed in coerenza con i tempi di approvazione del bilancio;
–  l’erogazione del premio avverrà esclusivamente nel caso in cui si sia raggiunta la soglia di accesso dell’indicatore EBIT del Gruppo Poste Italiane (Earnings Before Interests and Taxes).
Si specifica, altresì, che:
– che ogni giornata di assenza dal servizio – fatta eccezione di quelle per ferie, congedo matrimoniale, permessi ex festività soppresse, permessi retribuiti concessi a vario titolo, permessi sindacali, infortuni sul lavoro, malattie dovute a patologie di particolare gravità e ricoveri ospedalieri, nonché congedo di maternità per un periodo di cinque mesi, ed eventuali periodi di interdizione anticipata, assenze per malattia da contagio COVID-19, per quarantena COVID-19,ridurrà il premio in ragione di 1/312 nei confronti del personale che effettua un orario distribuito su 6 giorni lavorativi settimanali, ovvero di 1/260 nei confronti di quello che effettua un orario distribuito su 5 giorni lavorativi settimanali, dell’importo unitario annuo lordo stabilito;
– nel caso di inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e di apprendistato in corso d’anno, ovvero di contratto a tempo determinato, il premio spetterà in ragione dei giorni di servizio effettivamente prestati nel corso dell’anno medesimo;
– nel caso di passaggio al livello retributivo superiore nel corso dell’anno, il premio compete pro-quota in relazione agli specifici periodi di permanenza in ciascun livello;
– il valore del Premio da corrispondere al dipendente sarà aumentato di 50,00 euro qualora nel corso del 2022 lo stesso non abbia fatto registrare alcuna giornata di assenza dal servizio a qualsiasi titolo, fatte salve quelle fruite a titolo di ferie, permessi per festività soppresse e PIR.
– nei confronti del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, per la determinazione dell’erogazione effettiva, il valore dell’importo del premio sarà commisurato alla durata effettiva della prestazione lavorativa.
Il lavoratore potrà scegliere di fruire, in tutto o in parte, dell’importo del premio di risultato individuale spettante in prestazioni, opere e servizi con finalità di rilevanza sociale, corrisposti in via diretta, sotto forma di rimborso spese o mediante contributi aggiuntivi alla previdenza complementare e/o al Fondo di assistenza sanitaria integrativa.
Di seguito gli importi.

 Direzione Staff

Livello Importo Quota nazionale Quota regionale
F 838,84 503,31 335,54
E 1.131,23 678,74 452,49
D 1.277,90 766,74 511,16
C 1.277,90 766,74 511,16
B 1.309,30 785,58 523,72
A2 2.008,92 1.205,35 803,57
A1 2.645,47 1.587,28 1.058,19

 Produzione Sportelleria

Livello Importo Quota nazionale Quota regionale
E 2.007,11 1.204,27 802,84
D 2.258,22 1.354,93 903,29
C 2.359,93 1.415,96 943,97
B 2.419,38 1.451,63 967,75
A2 COLL, A2 DUP, REFER. COORD. UP 2.512,04 1.507,22 1.004,81
A1 DUP 2.520,00 1.512,00 1.008,00
A1 DUP CENTRALI 2.782,68 1.669,61 1.113,07

Produzione Recapito

Livello Importo Quota nazionale Quota regionale
E 1.850,55 1.110,33 740,22
D 1.997,58 1.198,55 799,03
C 2.090,41 1.254,24 836,16

Produzione CRP

Livello Importo Quota nazionale Quota regionale
F 984,60 590,76 393,84
E 1.514,98 908,99 605,99
D 1.629,59 977,75 651,83
C 1.711,36 1.026,81 684,54
B 1.753,44 1.052,06 701,38
A2, VENDITORI IMPRESE / P.A.L. 2.100,38 1.260,23 840,15
A1 2.736,95 1.642,17 1.094,78

CCNL Lapidei – Industria: con giugno erogato l’Elemento di Garanzia Retributiva

Versato l’Egr per i lavoratori del Settore

L’Ipotesi di accordo siglata il 29 ottobre 2019, tra Confindustria Marmomacchine, Anepla e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, applicata ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, ghiaia, sabbia e inerti e con decorrenza dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2022, prevede per i dipendenti a tempo indeterminato, a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi ed alle altre tipologie di lavoro subordinato in forza al 1º gennaio di ogni anno, il riconoscimento di un importo annuo a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva (Egr) pari ad euro 190,00 lordi, o una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL.
L’elemento in questione spetta nelle aziende prive di contrattazione di 2° livello, su premio di risultato o altri istituti soggetti a contribuzione, risultando escluso dalla base di calcolo del Tfr, ed essendo comprensivo di tutti gli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale.
Il trattamento viene erogato in una unica soluzione con le competenze del mese di giugno ed è corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell’anno precedente.
La prestazione di lavoro superiore a 15 giorni sarà considerata come mese intero. Ed inoltre, detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario lavorativo.
A livello aziendale potrà essere valutata la sua corresponsione a cadenza mensile suddividendolo per tredicesimi.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro precedentemente al momento di corresponsione dell’elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze. Da tale adempimento sono escluse le aziende che fanno ricorso ad ammortizzatori sociali per il periodo di intervento degli stessi.
L’emolumento è ad ogni effetto, di competenza dell’anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle Parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell’istituto.