Bonus R&S: senza “novità” design escluso

Le attività di ideazione e prototipia di beni rientranti nel comparto della moda, della pelletteria, della gioielleria e dell’occhialeria sono escluse dal Bonus R&S di cui all’art. 4, D.L. n. 145/2013 se non presentano elementi di novità e di significatività (Agenzia delle entrate – risoluzione 26 luglio 2022, n. 41/E)

Secondo quanto precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico, i principi e i criteri contenuti in tale manuale, le attività qualificabili come ricerca e sviluppo sono quelle specificamente svolte, nell’ambito di un processo di innovazione condotto da un’impresa, per il superamento di una o più incertezze scientifiche o tecnologiche, la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell’arte del settore di riferimento e cioè applicando le tecniche o le conoscenze già note e disponibili in un determinato comparto scientifico o tecnologico, con la finalità di pervenire alla realizzazione di nuovi prodotti (beni o servizi) o processi o al miglioramento sostanziale di prodotti o processi già esistenti. Si tratta, quindi, di attività (lavori) che necessariamente si caratterizzano, anzitutto, per la presenza di elementi di novità e creatività e, quindi, anche per il grado di incertezza o rischio d’insuccesso scientifico o tecnologico che, di regola, implicano.

In coerenza con tale impostazione, quindi, le attività di ricerca e sviluppo agevolabili sono quelle che si rendono necessarie, nell’ambito di uno specifico progetto di innovazione industriale o commerciale, per il superamento di un ostacolo o un’incertezza scientifica o tecnologica non superabile con le conoscenze e le capacità già disponibili; mentre, non si considerano attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta le attività innovative che costituiscono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell’arte nello specifico settore e che, pertanto, pur potendo dare luogo sia a un ampliamento del livello delle conoscenze o delle capacità della singola impresa e sia a un miglioramento dei suoi prodotti o processi, non comportino un progresso delle conoscenze o delle capacità generali già disponibili (stato dell’arte).

In tal senso, come più volte chiarito anche dalla stessa Agenzia delle Entrate, nel campo di applicazione del credito d’imposta non rientrano automaticamente tutte le attività che l’impresa intraprende nel suo processo di innovazione, ma esclusivamente le attività che nell’ambito di un determinato progetto finalizzato all’introduzione di un nuovo prodotto (bene o servizio) o di un nuovo processo (di produzione di un prodotto) si rendano necessarie per il superamento di un problema o di un’incertezza scientifica o tecnologica, la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell’arte del settore di riferimento e cioè applicando le tecniche o le conoscenze già note e disponibili in un determinato comparto scientifico o tecnologico. Per converso, devono ritenersi escluse le attività che, pur dando luogo a un ampliamento del livello delle conoscenze o delle capacità della singola impresa, derivino essenzialmente dall’effettuazione di investimenti volti all’introduzione da parte della stessa di tecnologie e conoscenze già note e diffuse nell’ambito del settore di appartenenza.

Avendo riguardo al settore e alla fattispecie che qui occupa, potrebbero essere considerate in via di principio attività ammissibili al credito d’imposta le attività volte, nell’ambito di uno specifico progetto di innovazione industriale o commerciale, al superamento di un ostacolo o un’incertezza scientifica o tecnologica non superabile con le conoscenze e le capacità già disponibili in materia. Mentre, devono in via di principio ritenersi escluse dalle attività ammissibili al credito d’imposta le attività concernenti il lancio di nuovi prodotti, o le modifiche ai prodotti e procedimenti esistenti, non finalizzate alla risoluzione di un ostacolo di carattere scientifico e/o tecnologico non risolvibile sulla base delle conoscenze e capacità già disponibili nello stato dell’arte e nella prassi del settore.

In particolare, è questo il caso delle attività attinenti al design e all’ideazione estetica, il cui obiettivo sia la concezione e la realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni o campionari precedenti con riguardo ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni, alle forme, ai colori e ad altri elementi rilevanti, ma il cui unico “effetto tecnico” riguardi, in senso ampio, la forma esteriore o l’aspetto estetico del prodotto. Tali attività non costituiscono attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, non comportando in linea di principio lo svolgimento di lavori necessari per il superamento di ostacoli di tipo scientifico o tecnologico non superabili con le conoscenze generali già disponibili. Analogamente, non costituiscono attività ammissibili al credito d’imposta le attività relative alle ricerche di mercato finalizzate a raccogliere dati concernenti i gusti e le abitudini dei consumatori, nonché le attività riguardanti la valutazione di gradimento dei prodotti (sotto il profilo estetico), necessarie per il corretto posizionamento di una nuova collezione, al fine anche di individuarne il mercato di inserimento. In generale, devono considerarsi escluse le attività finalizzate alla modifica in senso ampio dell’estetica dei prodotti e al lancio di nuove tendenze di moda, ma non finalizzate alla risoluzione di un’incertezza di carattere tecnico o scientifico.

In relazione al caso di specie, le attività di ideazione e prototipia di beni rientranti nel comparto della moda, della pelletteria, della gioielleria e dell’occhialeria, pur essendo in generale finalizzate al rinnovo ricorrente dei prodotti secondo lo schema operativo tipico delle imprese del settore attraverso la realizzazione di nuove collezioni e campionari, non rientrano nel bonus R&S se non evidenzino in concreto contenuti significativi ai fini dell’individuazione di eventuali fasi qualificabili come attività di ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta e se non risultano caratterizzate da elementi di rischio di insuccesso tecnico e finanziario nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta.

ANAS – Accordo per l’Una Tantum

Sottoscritto il 20/7/2022, tra ANAS S.p.A. e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilpa-Anas, Ugl Viabilità e Logistica, Sada Fast Confsal e Snaia Cisal, l’accordo per il riconoscimento ai dipendenti del Gruppo Anas, di un importo a titolo di Una Tantum per l’anno 2021

Tenuto conto che l’emergenza sanitaria, iniziata nel primo trimestre dell’anno 2020, protrattasi anche nell’anno 2021, e le relative misure di contenimento attuate per prevenire la diffusione della pandemia, non hanno favorito le condizioni necessarie per l’avvio di una trattativa finalizzata alla revisione dell’accordo triennale per la definizione del Premio di Risultato 2021 – 2023 per i dipendenti del Gruppo Anas anche in considerazione dei tempi stringenti previsti dalla normativa vigente per l’accesso a tale Istituto,

le Parti hanno convenuto quanto segue:

A tutto il personale, occupato a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, e determinato che abbia prestato la propria attività lavorativa nell’anno 2021, a condizione che sia in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo, saranno riconosciuti a titolo di “Una Tantum”, a copertura del periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021, gli importi lordi di seguito indicati, riparametrati per ciascuna posizione economico – organizzati va secondo la vigente scala di classificazione e utilizzando come riferimento convenzionale la posizione economico organizzativa B1.

Parametri

Posizioni economiche

Importo lordo euro

240 A 619
200 A1 516
170 B 438
155 B1 400
140 B2 361
115 C 296
100 C1 258

L’erogazione di tali importi avverrà con le competenze del mese di settembre 2022.
In aggiunta agli importi riportati nelle precedente tabella, ai medesimi lavoratori sopra citati, sarà riconosciuto a titolo di “Una Tantum Welfare”, a copertura del periodo 1 ° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, un importo complessivo pari a € 200.
L’una tantum welfare sarà messa a disposizione di ciascun lavoratore entro il mese di ottobre 2022 e potrà essere utilizzata per la fruizione delle seguenti misure:

– servizi di welfare presenti nella piattaforma;
– fondo di Previdenza Complementare Eurofer, in aggiunta a quanto già stabilito nel vigente CCNL.

A tal fine, la Società, si impegna a fornire una informativa preventiva ai lavoratori, relativa alle modalità di fruizione dell’”Una Tantum Welfare”.
Qualora il lavoratore non abbia utilizzato in tutto o In parte l’importo dell'”Una Tantum Welfare”, le somme residue saranno destinate al fondo di Previdenza Complementare Eurofer.
L’importo spettante a ciascun lavoratore terrà conto solo dell’Incidenza delle assenze giornaliere che non generano retribuzione, consuntivate nell’anno 2021, che non concorrono al calcolo delle somme stesse.
Nel caso di inizio del rapporto di lavoro durante l’anno 2021, gli importi saranno erogati, ove spettanti, in misura proporzionale e ridotta in ragione dei mesi di servizio effettivamente prestati nel corso dell’anno di riferimento, considerando come mese intero la frazione superiore a 15 giorni.
Per il personale a tempo parziale, gli importi ove spettanti, saranno riproporzionati in rapporto alla prestazione resa.
Le Parti convengono, ai sensi della normativa vigente, che gli importi di cui al presente accordo non hanno alcuna incidenza sugli istituti legali e contrattuali diretti, indiretti e/o differiti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: ferie, festività, mensilità aggiuntive, indennità varie, malattia, permessi, lavoro straordinario, TFR.

Firmata il rinnovo del CCNL Trasporto a Fune

Firmata l’Ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL per gli Addetti degli Impianti di Trasporto a Fune

L’accordo decorre dal 1° maggio 2022 al 30 aprile 2025 , sarà sottoposta a consultazione certificata delle lavoratrici e dei lavoratori.

Viene previsto un aumento tabellare (al IV Livello) 100,0 Euro erogati nel seguente modo:

– 20 euro a ottobre 2022

– 35 euro a marzo 2024

– 45 euro a marzo 2025

Viene, inoltre previsto un Welfare di 100,00 Euro annui erogati nel seguente modo:

– 30 euro da gennaio 2023

– 70 euro da gennaio 2025

In merito alla parte Normativa, le novità prevedono:

– Percorso di confronto aziendale in caso di attivazione di progetti di innovazione tecnologica

– Attivazione di una Campagna Straordinaria Salute e Sicurezza

– Riconoscimento del principio Stop work authority

– Regolamentazione del Lavoro Agile

– Diritto allo studio

– Tutela per le donne vittime di violenza

Integrazioni salariali per giornalisti dipendenti: istruzioni dall’Inps

Con la Circolare n. 87 del 25 luglio 2022, l’Inps ha fornito le istruzioni per la gestione delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria in corso di godimento al 30 giugno 2022, per la presentazione di nuove richieste delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria dal 1° luglio 2022 e per la presentazione di domande di intervento del Fondo di garanzia TFR e crediti di lavoro, in favore di giornalisti dipendenti

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA MENSILITÀ DI GIUGNO 2022 O PRECEDENTI

I datori di lavoro già autorizzati ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria, compresi i contratti di solidarietà (anche a pagamento diretto), per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa entro la data del 30 giugno 2022, devono continuare a inviare all’INPGI le denunce DASM (Denuncia Aziendale su Supporto Magnetico) nei termini e secondo le modalità in uso. L’INPGI provvede all’elaborazione delle denunce, aggiornando l’estratto contributivo dei lavoratori interessati, e:
– nel caso di prestazioni autorizzate a pagamento diretto, trasmette gli esiti delle lavorazioni all’INPS che dispone il relativo pagamento;
– nel caso di prestazioni autorizzate a conguaglio, comunica ai datori di lavoro interessati l’ID Compensazione.

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA CON SCADENZA SUCCESSIVA AL 30 GIUGNO 2022

I datori di lavoro destinatari di decreti ministeriali che autorizzano periodi di integrazione salariale straordinaria con scadenza successiva al 30 giugno 2022, devono inviare, sia in caso di pagamento diretto che in caso di conguaglio, per il periodo residuo decorrente dal 1° luglio 2022, un’apposita domanda di autorizzazione per ciascuna unità produttiva, tramite la procedura “CIG Straordinaria e Deroga” accessibile dal “Portale Aziende, Consulenti e Associazioni di categoria”, “Servizi per aziende e consulenti”, funzioni CIG e Fondi di solidarietà, presente sul sito www.inps.it.
I datori di lavoro destinatari di più decreti in ragione delle diverse testate giornalistiche pubblicate devono presentare una domanda per ciascun decreto e per ciascuna unità produttiva indicata nel decreto stesso.
Inoltre, qualora il Ministero autorizzi, con il medesimo decreto, il trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore sia del personale giornalistico che di quello poligrafico (impiegati e operai), il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Istituto due diverse domande, distinguendo rispettivamente i lavoratori beneficiari.
Per la gestione dei pagamenti diretti e delle modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale si applicano le medesime modalità previste per i trattamenti concessi dal 1° luglio 2022.

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA CONCESSI CON DECRETI MINISTERIALI ADOTTATI A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2022

La gestione dei decreti di concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, compresi i contratti di solidarietà, adottati dal competente Ministero del Lavoro e delle politiche sociali a partire dal 1° luglio 2022, è di esclusiva competenza dell’INPS, a prescindere dal periodo autorizzato.
Pertanto, i datori di lavoro devono inviare un’apposita domanda di autorizzazione per ciascuna unità produttiva, tramite la procedura “CIG Straordinaria e Deroga” accessibile dal “Portale Aziende, Consulenti ed Associazioni di categoria”, “Servizi per aziende e consulenti”, funzioni CIG e Fondi di solidarietà, presente sul sito www.inps.it.

In caso di prestazioni autorizzate a pagamento diretto, i datori di lavoro devono comunicare i dati, utilizzando la procedura “UNICIG”, a pena di decadenza, entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

In caso di prestazioni autorizzate a conguaglio, per la compilazione dei flussi UniEmens deve essere utilizzato il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.
Per tutti gli eventi di cassa integrazione straordinaria gestiti con il sistema del ticket, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari devono indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento “CSR” (“Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria Richiesta”) sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione; deve essere altresì indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.
Successivamente all’autorizzazione del conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale /<ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGStraord>/ <CongCIGSACredito>/ <CongCIGSAltre>/ <CongCIGSAltCaus>, i medesimi soggetti valorizzeranno il nuovo codice causale “L093”, avente il significato di “CIGS Giornalisti ex Inpgi”, relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.
Il conguaglio deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del decreto ministeriale, se successivo, assolvendo agli adempimenti informativi sulla base dell’assetto dei flussi UniEmens e ai correlati adempimenti contributivi attraverso l’utilizzo dei sistemi di pagamento di legge. Il predetto termine di decadenza si applica anche laddove la denuncia UniEmens generi un saldo a credito per il datore di lavoro.
I datori di lavoro che abbiano anticipato ai propri dipendenti trattamenti di integrazione salariale fruiti entro il 30 giugno 2022 e il cui termine di decadenza è successivo al 1° luglio 2022, qualora non abbiano ancora provveduto al conguaglio, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo codice causale “L570”, avente il significato di “Conguaglio CIGS Giornalisti periodi autorizzati da INPGI”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il numero dell’autorizzazione CIGS rilasciata da INPGI;
– nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica autorizzazione.
L’Inps precisa che il codice di conguaglio “L570” potrà essere esposto a decorrere dal periodo di competenza agosto 2022. Pertanto, i datori di lavoro interessati, che non hanno effettuato il conguaglio delle prestazioni anticipate ai propri dipendenti a seguito di autorizzazione rilasciata dall’INPGI, qualora maturino la decadenza nel mese di luglio 2022, sono rimesse in termini e devono effettuare il suddetto conguaglio con la denuncia di competenza del mese di agosto 2022.
In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.
Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale deve essere utilizzato il nuovo codice causale “E611” (“Ctr. addizionale CIG Giornalisti ex Inpgi”) presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd>.
Nell’ambito del flusso UniEmens del mese di paga successivo alla data di autorizzazione, il datore di lavoro è tenuto a esporre, oltre al contributo addizionale del mese in corso, anche il contributo addizionale riferito a periodi di integrazione salariale che insistono sui periodi di paga intercorrenti fra la data di inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa e quello in cui ricade il provvedimento di concessione dell’integrazione salariale, e ad assolvere i conseguenti obblighi contributivi. In seguito, a partire dal secondo mese di paga successivo al rilascio dell’autorizzazione, il datore di lavoro è tenuto a esporre, mese per mese, il contributo addizionale riferito a ogni periodo di paga, operando i versamenti correlati.
Tenuto conto che la misura del contributo addizionale dovuto dai datori di lavoro interessati varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile, ai fini della determinazione dell’aliquota applicabile vanno computati anche i trattamenti di integrazione salariale (periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa) fruiti entro la data del 30 giugno 2022 a seguito di autorizzazione non rilasciata dall’INPS.

FONDO DI GARANZIA PER IL TFR E I CREDITI RELATIVI ALLE ULTIME TRE MENSILITÀ DI RETRIBUZIONE

A decorrere dal 1° luglio 2022 l’INPS diviene competente per la gestione del Fondo di garanzia per il TFR e i crediti relativi alle ultime tre mensilità di retribuzione riguardo alle seguenti categorie di lavoratori: giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.
A partire da tale data, le domande da parte dei suddetti lavoratori devono essere presentate esclusivamente in via telematica, direttamente dall’utente, attraverso il sito www.inps.it utilizzando il servizio “Fondi di garanzia – Domanda (cittadino)” oppure attraverso i servizi telematici offerti dai soggetti abilitati all’intermediazione con l’INPS.
La competenza per l’istruttoria è determinata sulla base della residenza del lavoratore risultante dagli archivi dell’Istituto. Per i lavoratori trasferiti all’estero la competenza è determinata in base all’ultima residenza registrata in Italia.

Agevolazioni per la ceramica e il vetro artistico

Istituito il fondo per le imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano (MISE – Decreto 29 marzo 2022)

Possono beneficiare delle agevolazioni in oggetto:
a. le imprese operanti nel settore del vetro artistico di Murano la cui attività, è individuata dal codice ATECO 2007 23.1 «Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro», con sede operativa nell’isola di Murano (Comune di Venezia);
b. le imprese operanti nel settore della ceramica artistica la cui attività, è individuata dal codice ATECO 2007 23.41 «Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali», con sede operativa nell’isola di Murano (Comune di Venezia);
Le imprese in esame alla data di presentazione dell’istanza:
a. devono essere regolarmente iscritte nel registro imprese istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e attive alla data della presentazione della domanda. Ai fini dell’individuazione della data di iscrizione, farà fede la data risultante dalla visura camerale;
b. devono avere sede operativa nell’isola di Murano (Comune di Venezia) alla data di presentazione dell’istanza. La predetta localizzazione deve risultare dalla visura camerale;
c. devono risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
d. non devono aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007 («Impegno Deggendorf»);
e. non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019. La predetta condizione non si applica alle microimprese e piccole imprese, purché risulti rispettato quanto previsto dalla lettera d) e a condizione che le imprese interessate non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
f. devono essere in regola con gli obblighi relativi al regolamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione vigente.
g. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese che:
i. risultino destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni;
ii. i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
iii. nei cui confronti sia verificata l’esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
iv. che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
h. Devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Le imprese richiedenti attestano il possesso dei requisiti di cui alle lettere da a) a g) tramite presentazione, all’atto della domanda di contributo, di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.