CIPL Edilizia Industria – Frosinone: EVR 2023

Effettuata la verifica degli indicatori territoriali contrattualmente previsti e la determinazione degli importi 

Come stabilito dal Verbale di Accordo Edilizia Industria – Frosinone sottoscritto l’11 aprile 2016 l’Ance Frosinone e le Organizzazioni Sindacali Provinciali hanno verificato la sussistenza degli indicatori territoriali e hanno proceduto alla conseguente determinazione degli importi erogabili.
Tale verifica è stata effettuata raffrontando i dati del triennio 2022/2021/2020 con il triennio 2021/2020/2019 e gli indicatori territoriali presi in considerazione sono risultati positivi.
Inoltre, ogni azienda deve procedere al raffronto dei seguenti parametri aziendali relativi al triennio 2022/2021/2020 con quelli relativi al triennio 2021/2020/2019:
ore denunciate in Cassa Edile;
volume d’affari IVA.
Se entrambi i parametri aziendali risultano pari o positivi, l’azienda eroga l’E.V.R. nella misura del 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° luglio 2014.
Se uno dei due parametri aziendali risulta negativo, l’azienda eroga l’E.V.R. nella misura del 65% del suddetto 4% .
Se entrambi i parametri risultano negativi, l’azienda non eroga l’E.V.R.
Si precisa che l’E.V.R. spetta ai lavoratori per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.

OPERAI
Livello Importo orario 4%
IV° Livello 0,26 euro
III° Livello 0,25 euro
II° Livello  0,22 euro 
I° Livello  0,19 euro 
IMPIEGATI
Livello Importo mensile 4%
VII° Livello 65,23 euro
VI° Livello 58,71 euro
V° Livello 48,92 euro
IV° Livello 45,66 euro
III° Livello 42,40 euro
II° Livello 38,16 euro
I° Livello 32,61 euro

CCNL Tessili Faconisti (Laif-Cisal): corresponsione della 1ª tranche di Una Tantum

Prevista per l’anno 2023 l’erogazione di un importo Una Tantum, da corrispondersi in 2 tranche

Con il CCNL sottoscritto il 31 gennaio 2023 Laif, Anpit, Cisal-Terziario e Cisal hanno stabilito l’erogazione nell’anno 2023 di un importo Una Tantum, suddiviso in 2 tranche. La 1ª tranche deve essere corrisposta nel mese di aprile con le seguenti modalità:
– lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2020: 100% dell’Una Tantum;
– lavoratori assunti dal 1° gennaio 2021: Una Tantum proporzionata per il periodo lavorato, dalla data di assunzione al 31 dicembre 2022;
– lavoratori assunti dal 1° gennaio 2023: non hanno diritto all’Una Tantum.

 

Livello Importo
Quadri 225,00
1 200,00
2 170,00
3 140,00
4 120,00
5 100,00
6 90,00
7 85,00
8 75,00

Una Tantum per gli Operatori di Vendita

Livello Importo
Venditore 1 140,00
Venditore 2 120,00
Venditore 3 110,00

CCNL Anas: corrisposta la seconda tranche di Una Tantum

Erogazione della somma di euro 200,00 con il mese di aprile

Il  CCNL siglato in data 14 dicembre 2022, tra Anas e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilpa-Anas, Ugl Viabilità e logistica, Sada Fast Confsal, Snala Cisal, condecorrenza dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, ed applicato al personale dipendente del gruppo Anas prevede, in relazione all’attività svolta nell’anno 2022, la corresponsione di una indennità a titolo di “Una Tantum“, a copertura del periodo pregresso, per un importo di euro 450,00 riferito convenzionalmente alla posizione organizzativa ed economica B1, erogata in due tranche:
– la prima, già versata nel mese di febbraio 2023, pari ad euro 250,00;
– la seconda pari ad euro 200,00, da corrispondersi nella mensilità di aprile come riportato nella tabella sottostante.

Parametri Posizioni economiche Una Tantum
240 A 309,68
200 A1 258,06
170 B 219,35
155 B1 200,00
140 B2 180,65
115 C 148,39
100 C1 129,03

 

Rimborsi chilometrici al rider che utilizza mezzi propri: non imponibilità ai fini Irpef

 

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardo all’imponibilita’ ai fini IRPEF del rimborso per il rider che utilizza mezzi propri per l’espletamento  dell’attività lavorativa (Agenzia delle entrate, risposta 11 aprile 2023, n. 290).

L’istante, una società che opera nel settore del food delivery, ha chiesto conferma all’Agenzia delle entrate sulla non assoggettabilità alle ordinarie ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali delle somme rimborsate per l’utilizzo del mezzo di trasporto personale (bici, e­bike, scooter ecc.) durante le consegne ai riders, in quanto tale indennità prevista a titolo di rimborso chilometrico ha natura meramente risarcitoria e non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente. 

 

L’Agenzia delle entrate, ha ricordato che i redditi di lavoro dipendente sono determinati in base al principio di onnicomprensività previsto dall’ articolo 51, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), in base al quale costituiscono reddito tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d’imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Nella circolare 326/E/1997, par. 2.1, in relazione alla rilevanza reddituale dei rimborsi spese, l’Agenzia ha affermato, in generale, che possono essere esclusi da imposizione quei rimborsi che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro anticipate dal dipendente per esigenze operative (ad esempio per l’acquisto di beni strumentali di piccolo valore, quali la carta della fotocopia o della stampante, le pile della calcolatrice, ecc.).

Il concetto della onnicomprensività di reddito di lavoro dipendente è stato poi ulteriormente approfondito nella risoluzione n. 178/E2003, secondo cui non concorrono alla formazione della base imponibile del dipendente:

– le somme che non costituiscono arricchimento per il lavoratore (è il caso, ad esempio, degli indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale);

– le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro.

 

Circa la modalità di determinazione dell’ammontare delle spese rimborsate, nella risoluzione n. 74/E/2017 l’Agenzia ha affermato che le spese sostenute dal lavoratore e rimborsategli in modo forfetario sono escluse dalla base imponibile solo nell’ipotesi in cui tale criterio forfetario sia stato previsto dal Legislatore e laddove manchi un criterio ai fini della determinazione della quota esclusa da imposizione, i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, vanno quantificati sulla base di criteri oggettivi, documentalmente accertabili.

 

Nel caso di specie, l’istante ha stipulato con le organizzazioni sindacali un accordo integrativo aziendale finalizzato all’inserimento dei rider nel contesto normativo e organizzativo del lavoro subordinato, applicando il CCNL “Logistica, trasporto, Merci e Spedizione”. Nello specifico il rimborso chilometrico spetta a quei rider, che su richiesta aziendale ­utilizzano il proprio veicolo durante il turno per l’esecuzione delle consegne, a copertura integrale e forfetaria di tutti i costi sostenuti ed è parametrato alla tipologia del mezzo utilizzato (auto, scooter,  bicicletta) e ai chilometri calcolati attraverso l’apposita App aziendale impostata sul percorso più breve per raggiungere il punto consegna.

L’Agenzia, infine, ha evidenziato la circostanza che il mezzo di trasporto messo a disposizione dal dipendente è necessario per lo svolgimento da parte del rider dell’attività lavorativa ed a motivo di ciò, infatti, costituisce anche uno degli elementi valutati ai fini dell’assunzione.

Alla luce delle considerazioni in questione, l’Agenzia delle entrate ha considerato il rimborso chilometrico, spettante ai rider che utilizzano il mezzo proprio anziché quello aziendale per l’espletamento dell’attività lavorativa, non imponibile, ai fini Irpef, quale reddito di lavoro dipendente in capo ai beneficiari, in quanto riferibile a costi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro.

Bonus asilo nido e allegazione documentale per le domande del 2022

Slitta dal 1° aprile 2023 al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione delle ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (INPS, messaggio 11 aprile 2023, n. 1346).

Si tratta, come noto, del contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati dagli Enti locali e del contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche di cui all’articolo 1, comma 355, della Legge n. 232/2016, e successive modificazioni.

 

Il contributo viene erogato dietro presentazione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette (con esclusione dei servizi integrativi come, ad esempio, ludoteche, spazi gioco, pre-scuola, ecc.) e non può eccedere la spesa sostenuta.

 

Con il messaggio in oggetto l’INPS comunica che il genitore o il soggetto affidatario del minore stesso che ne sostiene l’onere avrà tempo fino al prossimo 30 giugno (in luogo del precedente termine fissato al 1° aprile 2023) per allegare le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette (non allegate all’atto della domanda), per le domande presentate lo scorso anno e riferite alle mensilità comprese tra gennaio 2022 e dicembre 2022

 

Si ricorda che la documentazione a supporto – ovvero ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale o, per gli asili nido aziendali, attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga – ai fini del rimborso, deve necessariamente contenere la denominazione e la Partita IVA dell’asilo nido, nome, cognome o codice fiscale del minore, mese di riferimento, estremi del pagamento o quietanza di pagamento, nome, cognome e codice fiscale del genitore che sostiene l’onere della retta (che dovrà coincidere col richiedente il beneficio).

 

Nel caso in cui la suddetta documentazione sia riferita a più mesi di frequenza, la stessa deve essere allegata a ogni mese a cui si riferisce mentre, se per lo stesso mese si è in possesso di più ricevute, le stesse dovranno essere inviate in un unico file.

 

La documentazione può essere allegata esclusivamente in via telematica, tramite la funzione “Allega documenti” del servizio web “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”, disponibile sul sito istituzionale, o da dispositivo mobile nell’app “INPS mobile”.