Carta “Dedicata a te”, istruzioni INPS

L’INPS fornisce indicazioni per l’accesso alla “Carta Dedicata a te” relativa all’anno 2025, ovvero la misura di sostegno ai nuclei familiari in stato di bisogno per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità e per la gestione degli elenchi da parte degli operatori abilitati dei Comuni (INPS, messaggio 1 settembre 2025, n. 2519).

L’INPS rende note alcune istruzioni operative in merito all’edizione 2025 della “Carta Dedicata a te”, alla luce del Decreto Interministeriale Fondo Alimentare 2025 – Carta Dedicata a te, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2025 del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle Imprese e del made in Italy, con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’Economia e delle finanze, recante “Individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico previsto dall’articolo 1, commi 103 e 104 della legge 30 dicembre 2024, n. 207”, con cui sono state individuate le disposizioni attuative e applicative.

 

Soggetti beneficiari

 

Sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti:

 

iscrizione di tutti i componenti del nucleo all’Anagrafe della popolazione residente;
certificazione ISEE ordinario valido con indicatore non superiore a 15.000 euro annui.

 

Non possono accedere al beneficio i nuclei familiari che percepiscono:

 

Assegno di Inclusione;
Reddito di Cittadinanza;
Carta acquisti;
NASpI, DIS-COLL, indennità di mobilità;
Cassa Integrazione Guadagni o altre forme di sostegno per disoccupazione.

 

Il contributo

 

La misura consiste in un contributo economico per nucleo familiare di importo complessivo pari a 500 euro, erogato attraverso carte elettroniche nominative di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane S.p.A. per il tramite della società controllata Postepay.

 

Il contributo è destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità (indicati nell’allegato 1 del D.I.), con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica.

 

Gli esercizi commerciali convenzionati garantiranno inoltre scontistiche aggiuntive ai possessori della carta.

 

Erogazione

 

I beneficiari non devono presentare domanda. L’INPS, entro l’11 settembre 2025, metterà a disposizione dei comuni le liste dei beneficiari in possesso dei requisiti, selezionandoli secondo criteri di priorità dati dal numero dei componenti del nucleo familiare.

 

A parità di condizioni, viene data priorità ai nuclei con ISEE più basso.

 

I comuni hanno poi 30 giorni per verificare e consolidare le liste.

 

Il primo pagamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2025, pena la decadenza dal beneficio e, inoltre, le somme devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2026.

CCNL Commercio Anpit – Cisal: previsti nuovi minimi con la retribuzione di settembre

Da settembre previsti nuovi minimi retribuitivi e l’erogazione dell’indennità di disponibilità

Le Parti sociali Anpit, Aifes, Confimprenditori, Unica, Cisal e Cisal Terziario hanno stabilito che, con la retribuzione di settembre, ai lavoratori verranno corrisposti i nuovi minimi retributivi di seguito riportati. 

Minimi contrattuali

Livello Minimo
Dirigente 4.407,84
Quadro 2.845,73
A1 (EX LIV.A) 2.542,99
A2 (EX LIV.B1) 2.264,48
B1 (EX LIV.B2) 2.034,39
Venditore 1 1.863,91
B2 (EX LIV.B3) 1.792,20
Venditore 2 1.642,02
C1 (EX LIV.C) 1.622,67
C2 (EX LIV.D1) 1.489,46
Venditore 3 1.486,69
D1 (EX LIV.D2) 1.332,05
D2 (EX LIV.E) 1.210,95
Venditore 4 1.191,57

Inoltre, entrano in vigore i nuovi importi da corrispondere, a titolo di indennità, per ogni ora di “disponibilità alla prestazione”. Nei periodi di temporanea indisponibilità, per qualsiasi causa dovuta, il lavoratore non matura il diritto alla relativa indennità di disponibilità. Detta indennità è soggetta alla contribuzione previdenziale, ma è esclusa dal computo delle retribuzioni dovute per festività e ferie e non è utile nella determinazione del t.f.r.

Indennità di disponibilità

Livello Importo
C1 2,1587
C2 1,9806
D1 1,7722
D2 1,6105

Chiarimenti dell’Agenzia sul Regime speciale per impatriati e NASpI

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello riguardante il trattamento fiscale dell’indennità NASpI per i lavoratori rimpatriati (Agenzia delle entrate, risposta 1 settembre 2025, n. 228).

L’articolo 5 del D.Lgs. n. 209/2023 ha introdotto il nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati che si applica ai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024.

Il previgente regime speciale di cui all’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015 continua comunque ad applicarsi a coloro che hanno trasferito la residenza entro il 31 dicembre 2023.

 

L’Istante riferisce di aver trasferito la residenza in Italia nel 2022, trovando dunque applicazione il regime speciale per lavoratori impatriati di cui all’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015.

Tale norma stabilisce che, verificandosi le condizioni e i requisiti previsti­ alternativamente  dal comma 1 o dal comma 2, i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo ed i redditi di impresa prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono nel territorio dello Stato la loro residenza ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, concorrono a formare il reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare a decorrere dal periodo d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale e per i quattro periodi d’imposta successivi.

Per accedere al regime, il soggetto non deve essere stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti al trasferimento e deve impegnarsi a permanervi per almeno due anni.

Il regime è applicabile ai soli redditi che, prodotti nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente secondo le ordinarie disposizioni del TUIR. 

 

L’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015 individua come lavoratori ”impatriati” diverse categorie di beneficiari, caratterizzate da specifici requisiti soggettivi, accomunate dalla circostanza di trasferirsi in Italia al fine di svolgervi una attività ”lavorativa” produttiva di redditi agevolabili.

La misura in questione è finalizzata ad agevolare le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia per svolgervi un’attività lavorativa prevedendo una tassazione più favorevole dei redditi di lavoro dipendente, di quelli assimilati ai redditi di lavoro dipendente, dei redditi di lavoro autonomo e di quelli d’impresa prodotti in Italia nonché delle somme conseguite in sostituzione dei suddetti redditi, le quali, ai sensi dell’articolo 6 del TUIR, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
Sono considerate tali, ad esempio, l’indennità di cassa integrazione, l’indennità di disoccupazione, la mobilità e l’indennità di maternità.

 

Le somme percepite a titolo di NASpI sono classificate come “indennità mensile di disoccupazione” che fornisce tutela di sostegno al reddito ai lavoratori subordinati che abbiano perso involontariamente l’occupazione. Queste somme sono sostitutive di “redditi di lavoro dipendente” e, ai fini IRPEF, costituiscono redditi di tale categoria. Tali somme, quindi, non sono corrisposte a fronte dello svolgimento di una attività lavorativa da parte del percipiente ma presuppongono la cessazione del rapporto di lavoro e, pertanto, non soddisfano il requisito richiesto dalla normativa

 

Per le ragioni esposte, le somme percepite dall’Istante a titolo di NASpI nel 2024 non rientrano tra quelle ammesse al regime speciale per lavoratori impatriati di cui all’articolo 16 del D.Lgs. 147/2015 e devono essere assoggettate a tassazione per l’intero importo.
  

CCNL Poste – Servizi in appalto: prevista l’erogazione dell’Una Tantum

In arrivo a settembre la 3° tranche Una Tantum per il periodo di vacanza contrattuale 2022-2023

Con l’accordo 21 dicembre 2023 Assoposte, Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uil-Poste hanno stabilito che, con la retribuzione del mese di settembre 2025, è prevista l’erogazione, a tutti i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione, della 3° tranche dell’importo Una Tantum per il periodo di vacanza contrattuale 1° gennaio 2022-31 dicembre 2023

L’importo è corrisposto pro quota con riferimento a tante quote mensili quanti sono i mesi di servizio effettivo prestati nel periodo suddetto. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a tutti gli effetti, come mese intero. 

L’erogazione è prevista anche nei confronti dei lavoratori part-time, ma sarà riproporzionata in base alle ore di lavoro effettivamente svolto.

L’importo è escluso dalla base di calcolo del TFR ed è quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale e contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Livello  Importo
149,67
2 125,33
3 114,51
3S 110,00
4S 104,59
4 99,18
5 90,16

 

 

Sport: estesa la durata dei contratti di lavoro subordinato

Gli accordi collettivi vigenti nel settore sportivo, anche dilettantistico, devono essere adeguati alla durata dei contratti sportivi subordinati fissata in un massimo di otto anni (Legge 8 agosto 2025, n. 119).

Nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2025 è stata pubblicata la Legge di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 96/2025 recante disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.

 

La Legge n. 119/2025, vigente dal 10 agosto scorso, tra l’altro, è intervenuta sulla durata dei contratti di lavoro subordinato in ambito sportivo, che è stata estesa a otto anni in luogo dei precedenti cinque anni.

 

Con una modifica all’articolo 11 del D.L. n. 96/2025, è stato inserito al D.Lgs. n. 36/2021 il nuovo articolo 26-bis, intitolato “Clausole per la durata dei contratti sportivi subordinati”, il cui primo comma stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione (10 agosto 2025), le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva provvedono all’adeguamento degli accordi collettivi vigenti alla durata massima dei contratti sportivi subordinati pari a otto anni. Infatti, ai sensi dell’articolo 26 del medesimo decreto legislativo, il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a otto anni dalla data di inizio del rapporto.

 

Il comma 2 precisa che le disposizioni del comma 1 si applicano anche al settore dilettantistico.

 

Inoltre, per i contratti di atleti professionisti, le società sportive si conformano alle disposizioni delle federazioni internazionali in materia di sostenibilità finanziaria e, in particolare, alle regole sull’ammortamento dei costi di acquisizione, che non possono essere superiori a cinque esercizi finanziari.