Conversione decreto Semplificazioni: disposizioni in materia di Terzo settore

A seguito dell’approvazione definitiva da parte del Senato del ddl n. 2681, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 73/2022, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali, si forniscono di seguito le disposizioni in materia di Terzo settore (Senato – Comunicato 02 agosto 2022).

La disposizione contenuta all’articolo 25-bis, aggiunta nel corso dell’esame alla Camera, introduce di fatto una sospensione del termine per il computo dei 180 giorni entro i quali gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore, ricevute le informazioni contenute nei registri pre-esistenti, provvedono a richiedere agli enti già iscritti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione. Ai fini del computo di tale termine a far data dalla ricezione delle informazioni contenute nei registri antecedenti al RUNTS, si prevede infatti che non si debba tenere conto del periodo compreso tra il 1° luglio 2022 ed il 15 settembre 2022.

L’articolo 26 introduce una numerosa serie di modifiche alla disciplina delle agevolazioni fiscali e finanziarie prevista dal codice del Terzo settore (comma 1) e di quella relativa all’impresa sociale (comma 2).

Nello specifico, il testo dell’articolo 26 è stato interamente sostituito durante l’esame da parte della Camera dei deputati e si prevedono le seguenti modificazioni al codice del Terzo settore:

a) in materia di imposte sui redditi:

– in relazione alle attività di interesse generale degli enti del terzo settore, i costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari;

– le attività di interesse generale si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 6 per cento (anziché l’attuale 5 per cento) i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre tre periodi (anziché gli attuali due periodi) d’imposta consecutivi;

– circa il mutamento della qualifica da ente di terzo settore non commerciale a ente di terso settore commerciale opera a partire dal periodo d’imposta in cui l’ente assume natura commerciale, per i due periodi d’imposta successivi al termine fissato dall’articolo 104, comma 2, il mutamento di qualifica, da ente di terzo settore non commerciale a ente di terzo settore commerciale e da ente di terzo settore commerciale a ente di terzo settore non commerciale, opera a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui avviene il mutamento di qualifica (L’articolo 104, comma 2, citato, specifica che le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro);

– si considera non commerciale l’attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi (anziché familiari e conviventi) degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell’ente. Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi. Si considerano, tuttavia, attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati e dei familiari conviventi (anziché familiari e conviventi) degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. In base alla modifica, tali cessioni e prestazioni non si considerano di natura commerciale nel caso in cui le relative attività siano svolte alle condizioni di cui ai commi 2 e 2-bis, cioè si tratti di attività di interesse generale non commerciali. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità;

b) in materia di imposte indirette e tributi locali:

– riguardo le imposte di registro, ipotecaria e catastale da applicare agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie degli enti, per tutti gli enti del terzo settore, comprese le imprese sociali, l’imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, ai contratti, alte convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le amministrazioni pubbliche, con l’Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale;

– i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero dai soggetti (enti del terzo settore comprese le cooperative sociali ed incluse le imprese sociali costituite in forma di società, salvo quanto previsto ai commi 3, 4 e 6) sono esenti dall’imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri, di cui al comma 18 dell’articolo 19 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

c) riguardo le detrazioni e le deduzioni per erogazioni liberali:

– si rendono detraibili dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche le erogazioni liberali agli enti del Terzo settore anziché agli enti del Terzo settore non commerciali;

– si rendono deducibili dal reddito netto delle persone fisiche le liberalità a favore degli enti del Terzo settore anziché agli enti del Terzo settore non commerciali;

– l’eventuale eccedenza dell’erogazione rispetto all’importo deducibile può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare;

– le disposizioni in materia di deduzioni e detrazioni si applicano a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate, cioè per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

d) riguardo il regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filantropici:

– i redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, sono esenti dall’imposta sul reddito delle società. Nella precedente formulazione del comma la destinazione in via esclusiva faceva riferimento agli immobili, e non ai redditi da essi derivanti;

e) riguardo il regime fiscale delle associazioni di promozione sociale:

– non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti (riferimento non presente nella versione attuale), dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (riferimento non presente nella versione attuale del testo);

– non si considerano attività commerciali le attività effettuate anche nei confronti degli stessi soggetti indicati al comma 1 anziché dei soli associati e dei familiari conviventi degli stessi;

– i redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di promozione sociale, sono esenti dall’imposta sul reddito delle società. Nella precedente formulazione del comma la destinazione in via esclusiva faceva riferimento agli immobili, e non ai redditi da essi derivanti;

L’articolo 26-bis, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, estende al 31 dicembre 2022 (in luogo del vigente 31 maggio 2022) il termine per l’applicazione inderogabile delle norme previgenti al nuovo Codice del Terzo Settore, ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri di Onlus, ODS (Organizzazioni di Volontariato), APS (Associazioni di promozione sociale), in attesa della piena operatività del Registro unico del Terzo settore.

Protocollo sicurezza Covid-19 nel Credito Cooperativo

Stipulato lo scorso 29 luglio 2022, il protocollo condiviso del Credito Cooperativo in tema di misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Le Parti considerando l’andamento generale della situazione epidemiologica rispetto alle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV- 2/COVID-19 a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, dei soci e dei clienti, hanno condiviso di continuare a fornire alle Aziende della Categoria indicazioni operative aggiornate, finalizzate ad incrementare nei luoghi di lavoro l’efficacia delle misure precauzionali volte a contenere e a contrastare l’epidemia da SARS-CoV-2/COVID-19.
Con il presente Protocollo, in considerazione delle specificità del Credito Cooperativo, sono state definite le previsioni utili a prevenire e contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, nonché a contribuire alla tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori presso le aziende del Credito Cooperativo, considerando che i provvedimenti normativi fino ad oggi intervenuti in tema di prevenzione, contrasto e contenimento alla diffusione del contagio da SARS-CoV-2/COVID-19, nel periodo emergenziale e post emergenziale, hanno, tempo per tempo, stabilito che restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi.
Le Parti indicano alle Aziende del Credito Cooperativo il mantenimento di effettive ed efficaci misure che incrementino i livelli di tutela e protezione per le persone, anche al fine di consentire la continuità dei servizi.
Il presente Protocollo decorre dalla sua sottoscrizione fino al 31 ottobre 2022.

Estensione della disciplina in materia di versamento unitario

La Legge di conversione del DL semplificazioni (DL n. 73/2022) estende l’applicazione della disciplina in materia di versamento unitario

Con l’art. 3 bis è stata inserita nel DL sempilifcazioni (DECRETO-LEGGE 21 giugno 2022, n. 73) l’estensione dell’applicazione della disciplina in materia di versamento unitario. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che dovrà individuare e disciplinare le tipologie dei versamenti, ai contribuenti è consentito effettuare versamenti unitari di qualsiasi imposta, tassa o contributo, comunque denominati, spettanti allo Stato, agli enti territoriali e agli enti previdenziali, secondo la disciplina dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Decreto Semplificazioni: comunicazione Inail per smart working

Dal 1° settembre 2022 viene prevista una forma semplificata di comunicazione dei rapporti di lavoro agile ai fini dell’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (DDL di conversione del Decreto semplificazioni)

Il Decreto Semplificazioni (nel testo modificato sulla base del DDL di conversione approvato al Senato) modifica la disciplina del lavoro agile (cd. “smart working”) in materia di assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali.
In particolare, è previsto che a decorrere dal 1° settembre 2022, ai fini dell’esecuzione del rapporto di lavoro subordinato in modalità agile, il datore di lavoro è tenuto a comunicare in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.
Le modalità e i termini di effettuazione della suddetta comunicazione saranno definiti con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
I dati così comunicati vengono resi disponibili all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con le modalità previste dal codice dell’amministrazione digitale.
In caso di omissione della suddetta comunicazione è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria  da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

Successione: tassati c/c, stipendi maturati e quote versate come socio su libretto

Si dichiarano interamente in successione conti correnti intestati unicamente al de cuius, stipendi maturati e quote versate come socio su libretto, seppur tra i coniugi vige il regime di comunione legale dei beni, salva la dimostrazione dei presupposti per applicare la comunione legale differita (Agenzia delle entrate – Risposta 01 agosto 2022, n. 398).

Il contribuente dichiara che in data 5 giugno 2021 è deceduto il coniuge in regime di comunione legale dei beni, con conseguente apertura della successione, nella quale rientrano i seguenti beni di titolarità del de cuius:
– c/c n. radicato presso la banca;
– stipendi maturati ed indennità per ferie e permessi non goduti non riscossi ;
– quote versate come socio prestatore sul libretto, produttive di interessi.
Al riguardo, l’istante chiede di sapere se rientri in successione “il valore corrispondente al 50% dei beni sopra indicati”.
Il regime legale dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, in mancanza di diversa convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 162 del codice civile, è costituito dalla comunione dei beni che implica prevalentemente la contitolarità e cogestione dei beni acquistati, anche separatamente, in costanza di matrimonio e le aziende gestite da entrambi e costituite dopo le nozze.
Con riguardo alla fattispecie del conto corrente intestato al solo de cuius in regime di comunione legale del beni, nella circolare n. 53 del 6 dicembre 1989 è stato precisato che non può ritenersi facente parte della comunione legale e, conseguentemente, cadere in successione, soltanto la metà della somma depositata in conto corrente (cioè la quota corrispondente al 50% del saldo del conto corrente esistente alla data della morte del coniuge intestatario), ma l’intero importo del conto corrente.
La tesi secondo cui anche i diritti di credito derivanti da deposito bancario formerebbero oggetto della comunione legale c.d. “de residuo” – e quindi già nella titolarità al 50% del coniuge superstite iure proprio – si fonda sul presupposto che le somme di cui trattasi siano riferibili specificamente ed esclusivamente a frutti di beni personali o a proventi dell’attività separata di uno dei coniugi, che si trovino ad essere non consumati al momento dello scioglimento della comunione (per effetto del decesso del coniuge).
La stessa circolare precisa che “fino a dimostrazione contraria (la quale, peraltro, ben difficilmente potrebbe presentare i requisiti di certezza idonei) non possa superarsi l’apparenza della situazione giuridica creata con l’intestazione del deposito ad uno solo dei coniugi”.
Non appare in contrasto con tali conclusioni quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4393 del 2011 relativa alla possibilità di ricondurre nella comunione ai sensi dell’articolo 177 del c.c. anche i crediti.
Al riguardo, i giudici di legittimità hanno statuito che anche il saldo attivo di un conto corrente bancario, intestato, in regime di comunione legale dei beni, soltanto ad uno dei coniugi, e nel quale siano affluiti proventi dell’attività svolta dallo stesso, deve considerarsi facente parte della comunione legale dei beni al momento del decesso dell’intestatario stesso, con la precisazione che “lo scioglimento attribuisce al coniuge superstite il diritto al riconoscimento di una contitolarità propria sulla comunione e, attesa la presunzione di parità delle quote, un diritto proprio, e non ereditario, sulla metà dei frutti e dei proventi residui, persino anche nelle ipotesi in cui essi fossero stati esclusivi del coniuge defunto”.
L’Agenzia ritiene, quindi, che debba costituire oggetto di dichiarazione ai fini dell’imposta di successione l’intero importo del saldo del conto corrente intestato al de cuius, fatta salva la dimostrazione da parte del contribuente che sussistono i presupposti per applicare il regime della comunione legale differita.
Analoghe considerazioni valgono anche per il libretto.
Per quanto riguarda, infine, le somme e i valori maturati dal de cuius, ma non ancora liquidati al momento decesso (quali quelli indicati in istanza come stipendi maturati ed indennità per ferie e permessi non goduti e non riscossi dal de cuius) si ritiene che anch’essi sono da ricomprendere fra i beni caduti in successione e, come tali, da ricomprendere nell’attivo ereditario ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Per le suesposte considerazioni, tali somme potrebbero confluire nella comunione “de residuo” in quanto non consumati.