Codice degli appalti, dal Consiglio dei Ministri via libera alla riforma

Via libera alla riforma del codice dei contratti pubblici. Dal 1° aprile 2023 si applicherà a tutti i nuovi procedimenti (Presidenza del Consiglio dei Ministri, comunicato 16 dicembre 2022).

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, il decreto legislativo di riforma del codice dei contratti pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della legge 78/2022 che delega al Governo la materia. Tra le novità: la digitalizzazione dell’intero sistema dei contratti pubblici, in un’ottica di semplificazione, velocizzazione e sburocratizzazione, con grande attenzione per i Comuni, soprattutto quelli più piccoli.

Il Codice si applicherà a tutti i nuovi procedimenti a partire dal 1° aprile 2023. Dal 1° luglio 2023 è prevista l’abrogazione del Codice precedente (D.Lgs 50/2016) e l’applicazione delle nuove norme anche a tutti i procedimenti già in corso. Di seguito alcune delle innovazioni introdotte illustrate dal comunicato di Palazzo Chigi.

La digitalizzazione: si definisce un “ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale” i cui pilastri si individuano nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, appena reso operativo dall’Autorità nazionale anti corruzione (ANAC), nelle piattaforme di approvvigionamento digitale, nell’utilizzo di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici.
Inoltre, si realizza una digitalizzazione integrale in materia di accesso agli atti e si riconosce espressamente a tutti i cittadini la possibilità di richiedere la documentazione di gara, nei limiti consentiti dall’ordinamento vigente, attraverso l’istituto dell’accesso civico generalizzato.

Un altro dei punti della riforma è l’inserimento dell’elenco delle opere prioritarie direttamente nel Documento di economia e finanza (DEF), a valle di un confronto tra Regioni e Governo. Il Codice verrà modificato prevedendo la riduzione dei termini per la progettazione; un comitato speciale presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici appositamente dedicato all’esame dei progetti; un meccanismo di superamento del dissenso qualificato nella conferenza di servizi mediante l’approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; la valutazione in parallelo dell’interesse archeologico.

Appalto integrato nel nuovo Codice dei Contratti pubblici, via i precedenti divieti: il contratto potrà quindi avere come oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Sono esclusi gli appalti per opere di manutenzione ordinaria. Per i lavori, si reintroduce la possibilità dell’appalto integrato senza i divieti previsti dal vecchio Codice. 

ll Governo intende adottare le soglie previste per l’affidamento diretto e per le procedure negoziate nel cosiddetto decreto “semplificazioni COVID-19” (D.L. 76/2020) con eccezioni. In tutti gli affidamenti di contratti sotto-soglia sono esclusi i termini dilatori, sia di natura procedimentale, sia processuale.
Si applicherebbe il sopra-soglia per l’affidamento dei contratti che presentino interesse transfrontaliero certo. In caso di procedura negoziata, è vietato procedere direttamente all’assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente.

Reintrodotta la figura del General contractor, cancellata con il vecchio Codice. Con questi contratti, l’operatore economico “è tenuto a perseguire un risultato amministrativo mediante le prestazioni professionali e specialistiche previste, in cambio di un corrispettivo determinato in relazione al risultato ottenuto e alla attività normalmente necessaria per ottenerlo”. 

Partenariato pubblico-privato: si semplifica il quadro normativo, per rendere più agevole la partecipazione degli investitori istituzionali alle gare per l’affidamento di progetti di partenariato pubblico-privato (PPP). Si prevedono ulteriori garanzie a favore dei finanziatori dei contratti e si conferma il diritto di prelazione per il promotore.

Maggiore flessibilità e una più marcata peculiarità per i cosiddetti “settori speciali”, in coerenza con la natura essenziale dei servizi pubblici gestiti dagli enti aggiudicatori (acqua, energia, trasporti, ecc.). Le norme introdotte sono “autoconclusive” e quindi prive di ulteriori rinvii ad altre parti del Codice. Si introduce un elenco di “poteri di autorganizzazione” riconosciuti alle imprese pubbliche e ai privati titolari di diritti speciali o esclusivi. Si prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di determinare le dimensioni dell’oggetto dell’appalto e dei lotti in cui eventualmente suddividerlo, senza obbligo di motivazione aggravata.

Si introduce il cosiddetto subappalto a cascata, adeguandolo alla normativa e alla giurisprudenza europea attraverso la previsione di criteri di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante, da esercitarsi caso per caso.

Per i concessionari scelti senza gara, si stabilisce l’obbligo di appaltare a terzi una parte compresa tra il 50 e il 60 per cento dei lavori, dei servizi e delle forniture. L’obbligo non vale per i settori speciali (ferrovie, aeroporti, gas, luce).

È confermato l’obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi al verificarsi di una variazione del costo superiore alla soglia del 5%, con il riconoscimento in favore dell’impresa dell’80% del maggior costo.

Sul versante dell’esecuzione, l’appaltatore avrà facoltà di richiedere, prima della conclusione del contratto, la sostituzione della cauzione o della garanzia fideiussoria con ritenute di garanzia sugli stati di avanzamento. In caso di liquidazione giudiziale dell’operatore economico dopo l’aggiudicazione, non ci sarà automaticamente la decadenza. ma il contratto potrà essere stipulato col curatore autorizzato all’esercizio dell’impresa, previa autorizzazione del giudice delegato.

Governance, contenzioso e giurisdizione: ai fini della responsabilità amministrativa, non costituisce “colpa grave” la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti. Si effettua il riordino delle competenze dell’ANAC, in attuazione del criterio contenuto nella legge delega, con un rafforzamento delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie. Si superano le linee guida adottate dall’Autorità, attraverso l’integrazione nel Codice della disciplina di attuazione. In merito ai procedimenti dinanzi alla giustizia amministrativa, si prevede che il giudice conosca anche delle azioni risarcitorie e di quelle di rivalsa proposte dalla stazione appaltante nei confronti dell’operatore economico che, con un comportamento illecito, ha concorso a determinare un esito della gara illegittimo. Si applica l’arbitrato anche alle controversie relative ai “contratti” in cui siano coinvolti tali operatori.

Assegno unico e universale 2023: modalità di presentazione della domanda ed erogazione

L’INPS interviene per descrivere i casi di erogazione d’ufficio, di variazioni delle domande già presentate e di presentazione di nuove domande in caso di soggetti nuovi beneficiari (INPS, circolare 15 dicembre 2022, n. 132).

La misura dell’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU), le relative modalità di erogazione e di presentazione delle variazioni di domande e le fattispecie nelle quali è necessario presentarne di nuove da parte di soggetti che non hanno beneficiato, sono i temi al centro dell’attenzione della nuova circolare dell’INPS.

In effetti, l’AUU costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente, ma spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati dichiarati dal richiedente nel modello di domanda (articolo 46, D.P.R. n. 445/2000). In proposito, l’Istituto segnala con la circolare in commento a decorrere dal 1° marzo 2023, per coloro che, nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023, abbiano presentato una domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico, e la stessa non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia da parte del richiedente, l’INPS continuerà a erogare d’ufficio la misura introdotta dal decreto legislativo n. 230/2021, senza la necessità di presentare una nuova domanda. Peraltro, l’INPS segnala che gli interventi di innovazione descritti nella citata circolare fanno parte di uno specifico progetto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

In particolare, l’INPS, acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, informa che erogherà la prestazione d’ufficio limitatamente ai soggetti richiedenti per i quali nell’archivio dell’Istituto, alla data del 28 febbraio 2023, risulti presente una domanda di Assegno unico e universale in corso a tale data in uno stato diverso da “Decaduta”, “Revocata”, “Rinunciata” o “Respinta”. Bisogna infatti tener conto che la domanda di Assegno unico e universale è di norma presentata annualmente e l’erogazione del beneficio decorre nel periodo, già citato, compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo, a condizione che i requisiti richiesti rimangano soddisfatti (articolo 6, comma 1, D.Lgs. n. 230/2021). Inoltre, l’Istituto è esplicitamente incaricato dalla normativa di porre in essere tutte le iniziative di semplificazione e di informazione all’utenza utilizzando le banche dati presenti negli archivi dell’Istituto, anche al fine di introdurre gradualmente gli strumenti necessari ad un’eventuale erogazione d’ufficio dell’assegno (articolo 12, comma 3, D.Lgs. n. 230/2021). 

Tuttavia, alcune circostanze possono determinare la necessità di modificare la domanda di Assegno unico e universale inizialmente presentata e, in specifici casi, comportano anche la presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata. Ad esempio, in caso di nascita di figli o di variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio oppure di variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni), ecc. In questi casi, il beneficiario potenziale sarà, dunque, chiamato a intervenire sulla domanda precompilata dall’Istituto solo ed esclusivamente nel caso in cui si rendesse necessario segnalare eventuali variazioni e dal momento in cui queste si manifestino.

Infine, in caso di soggetti che non hanno mai beneficiato dell’Assegno unico e universale ovvero che hanno presentato domanda sino al 28 febbraio 2023, ma per i quali la domanda stessa si trova in uno dei seguenti stati “Respinta”, “Decaduta”, “Rinunciata” o “Revocata”, al fine del riconoscimento del beneficio per l’annualità che decorre dal 1° marzo 2023, sarà necessario procedere alla presentazione di una nuova domanda di Assegno unico e universale, mediante i consueti canali del portale web dell’Istituto per chi è in possesso di SPID di Livello 2 o superiore, CIE 3.0 o di CNS; Contact Center Integrato o istituti di patronato.

A tal proposito, l’INPS segnala che che, per le domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’Assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Qualora la presentazione della domanda avvenga dal 1° luglio dell’anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa.

Comunque, nel caso di domanda di Assegno unico e universale già presentata all’INPS oppure nel caso di presentazione di nuova domanda, anche per coloro che hanno una domanda in stato “Respinta”, “Decaduta”, “Revocata” o “Rinunciata” al 28 febbraio 2023 e che si trovano nel 2023 in possesso dei requisiti normativamente previsti, sussiste sempre l’onere di procedere alla presentazione della nuova DSU per l’anno 2023, per ottenere a partire dal mese di marzo gli importi più elevati dell’Assegno unico e universale sulla base dell’attestazione ISEE 2023 e e di quanto previsto in tema di importi maggiorati (articoli 4 e 5 del D.Lgs n. 230/2021).

 

CCNL Abbigliamento – Industria: in vigore da gennaio l’assicurazione LTC

Previsto un contributo, a carico azienda, pari a 2,00 euro per 12 mensilità da corrispondere a Sanimoda 

Con il Protocollo “Sistema Welfare Moda” le Parti stipulanti il CCNL Abbigliamento – Industria hanno inteso dare nuove linee di sviluppo al sistema welfare vigente, costruito dalle relazioni industriali e dai contratti nazionali di lavoro dei vari comparti dell’industria della moda e basato sulla previdenza complementare, sull’assicurazione vita-invalidità e sull’assistenza sanitaria integrativa. 
Ad integrazione dell’art. 80 del CCNL (Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa), con decorrenza 1° gennaio 2023, sarà attivata, tramite Sanimoda, un’assicurazione contro la non autosufficienza (cd. LTC), a beneficio di tutti i lavoratori del settore. A tale assicurazione saranno iscritti i lavoratori in forza alla suddetta data e non in prova, con contratto di lavoro a tempo indeterminato (apprendisti compresi) e a tempo determinato di durata non inferiore a 9 mesi.
Tale assicurazione sarà finanziata con un contributo a carico delle aziende, pari a 2,00 euro mensili per addetto, per 12 mensilità, che sarà corrisposto a Sanimoda unitamente e nei medesimi tempi e modalità del contributo sanitario di cui all’art. 80. 
Sono fatti salvi eventuali accordi o regolamenti aziendali, già operativi alla data del 28 luglio 2021, con i quali viene assicurata a tutti i lavoratori dell’azienda o ad alcune categorie di lavoratori una copertura assicurativa comportante un contributo pari o superiore a quello di cui sopra.  

 

 

CCNL Riscossione Tributi: siglato il verbale di accordo di integrazione del Protocollo sicurezza Covid 19

Protratte le misure di sicurezza per il contrasto alla diffusione del virus Covid 19 sino al 31 gennaio 2023

Con il verbale di accordo relativo all’integrazione del “Protocollo per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid 19 in considerazione della cessazione dello stato di emergenza“ siglato il 30 novembre 2022, le Associazioni Sindacali Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin, insieme all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, hanno inteso prorogare sino al 31 gennaio 2023 l’efficacia del Protocollo 21 giugno 2022, come integrato dal Protocollo 28 luglio 2022, dando così diritto ai lavoratori fragili del settore, di accedere allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.

Con l’occasione, le Parti Sociali hanno inteso ribadire altresì che, resta ferma la scadenza al 31 dicembre 2022 circa la possibilità per tale categoria di lavoratori di esser adibiti allo svolgimento della propria attività in modalità agile, termine che, in caso di proroga legislativa, potrà esser automaticamente modificato. Ed ancora, hanno evidenziato pure che, in caso di evoluzioni normative o di evoluzioni delle intese nazionali tra le Parti Sociali, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione e le OO.SS. di riferimento, potranno apportare eventuali modifiche al verbale di accordo.

Dichiarazioni 2023: pronte le bozze dei modelli CU e IVA aggiornati

Disponibili sul sito istituzionale dell’Agenzia le bozze dei modelli di Certificazione unica e IVA 2023 che recepiscono le novità normative del 2022, nonchè le relative istruzioni per la corretta compilazione (Agenzia delle entrate, comunicato 15 dicembre 2022).

Diverse sono le novità introdotte in entrambi i nuovi modelli.

 

Riguardo alla Certificazione unica, si evidenziano, tra l’altro: la gestione del bonus carburante, escluso da imposizione fiscale fino a un massimo di 200 euro per lavoratore, riconosciuto dai datori di lavoro privati; i nuovi criteri per l’attribuzione delle detrazioni per familiari a carico, che tengono conto dell’assegno unico e universale corrisposto da parte dell’INPS a partire dal mese di marzo 2022 e della fine del regime precedente di detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni; le nuove modalità di attribuzione del trattamento integrativo riconosciuto in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro ma attribuibile, in presenza di determinati requisiti, anche in caso di reddito fino a 28.000 euro.

 

Il modello IVA 2023, invece, è stato aggiornato con l’introduzione di un nuovo quadro, denominato CS, per consentire ai soggetti passivi del contributo straordinario contro il caro bollette (previsto dall’articolo 37 del D.L. n. 21/2022) di assolvere i relativi adempimenti dichiarativi. Il quadro CS deve essere compilato esclusivamente dai soggetti per i quali ricorrono le condizioni per l’applicazione del contributo e che sono tenuti a effettuare i versamenti stabiliti dalla norma.

 

Ancora, attraverso l’apposita modifica apportata al quadro VO, le imprese enoturistiche avranno la possibilità di revocare la scelta espressa in precedenza di essere soggette alla detrazione dell’IVA e alla determinazione del reddito nei modi ordinari.

 

Si ricorda che i termini di presentazione delle dichiarazioni, in via esclusivamente telematica, sono fissati, per le certificazioni uniche, nel 16 marzo 2023 (31 ottobre per quelle contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione precompilata), e nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2023 per la dichiarazione IVA.