CCNL Credito: nuovo incontro per il rinnovo

Tra gli argomenti oggetto di discussione l’aumento degli stipendi, nuove assunzioni e più agevolazione sui fringe benefit

Il 21 settembre si è svolto l’incontro tra First-Cisl, Fisac, Unisin, Fabi e Abi per discutere sul rinnovo del CCNL applicabile al personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali.
Secondo i sindacati, è innanzitutto necessario discutere sull’aumento del salario minimo, con la previsione di un incremento di 435,00 euro mensili, dovuti sia agli straordinari risultati conseguiti dal settore sia all’aumento dei tassi BCE sui mutui e, in generale, sulle condizioni economiche delle famiglie.
Altro argomento toccato dai sindacati è stato la necessità di nuove assunzioni, già oggetto di impegno da parte delle aziende.
E’ stata, inoltre, ribadita l’assoluta urgenza di individuare soluzioni al problema degli aggravi dovuti alla penalizzante normativa sui fringe benefit.
Le Organizzazioni sindacali hanno, infine, sottolineato la centralità del contratto nazionale come sede di individuazione delle soluzioni organizzative, delle prospettive future del settore, della trasformazione digitale e come presidio della funzione sociale delle banche per lo sviluppo del Paese.
Per quanto riguarda ABI, invece, è stata espressa l’intenzione di proseguire la trattativa individuando un proprio ordine di aree tematiche, definito nel documento consegnato ai sindacati.
I prossimi incontri si svolgeranno l’11 e 12 ottobre.

Pensione anticipata: le istruzioni per l’Incentivo al posticipo 

Fornite le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di rinuncia all’accredito contributivo (INPS, circolare 22 settembre 2023, n. 82).

L’INPS ha fornito le istruzioni operative e contabili necessarie alla gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla possibilità di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile (articolo 1, comma 286, Legge n. 197/2022 o Legge di bilancio 2023).

Proprio la Legge di bilancio 2023 al comma 287 ha previsto anche che le modalità di attuazione della misura in questione fossero stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Il decreto attuativo (decreto 21 marzo 2023) è stato poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2023 e successivamente modificato all’articolo 1, comma 5, con comunicazione di errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2023.

La misura

I lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria, o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che, avendo maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile, scelgano di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’Assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.

L’esercizio della facoltà di rinuncia produce i seguenti effetti:

–  il datore di lavoro è sollevato dall’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del lavoratore che ha esercitato la facoltà in parola. Resta fermo, invece, l’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del datore di lavoro. La posizione assicurativa del lavoratore dipendente, pertanto, continua a essere alimentata in relazione alla quota IVS a carico del datore di lavoro;

–  gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore – che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la facoltà di rinuncia in esame – sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione. Le somme così corrisposte sono imponibili ai fini fiscali, ma non ai fini contributivi.

Soggetti che possono accedere all’incentivo

Possono accedere all’incentivo di cui all’articolo 1, comma 286, della Legge di bilancio 2023, tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che i datori di lavoro titolari del rapporto assumano o meno la natura di imprenditore.

Ai fini pensionistici, i periodi durante i quali il lavoratore usufruisce del beneficio in esame comportano una riduzione dell’aliquota di finanziamento e di computo di cui all’articolo 1, comma 8, Legge n. 335/1995 e non incidono sulla retribuzione pensionabile.

Al riguardo, l’INPS precisa che la fruizione del beneficio in esame non modifica la determinazione dell’importo delle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo, le quali sono determinate sulla base della retribuzione pensionabile, in applicazione delle disposizioni normative vigenti per la gestione pensionistica a carico della quale è liquidato il relativo trattamento pensionistico. 

Con riferimento, invece, alla quota di pensione contributiva, l’esonero produrrà effetti sul montante contributivo individuale che verrà determinato applicando alla base imponibile, per i periodi interessati dall’incentivo, l’aliquota di computo nella percentuale prevista a carico del datore di lavoro.

La procedura di riconoscimento

Il lavoratore che intende avvalersi dell’incentivo al posticipo del pensionamento deve darne comunicazione all’INPS, che provvede alla verifica dei requisiti di spettanza dell’incentivo. Dopo avere ricevuto la domanda, l’Istituto verifica, pertanto, il raggiungimento da parte del lavoratore dei requisiti minimi pensionistici per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile e, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta o dalla data di acquisizione della eventuale documentazione integrativa necessaria, comunica al lavoratore l’esito della domanda e al datore di lavoro, mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale”, l’accoglimento della stessa.

Solo all’esito dell’avvenuta comunicazione da parte dell’INPS al datore di lavoro, lo stesso procederà con gli adempimenti a proprio carico, ossia a non effettuare il versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore.

Qualora la decorrenza dell’incentivo riguardi periodi in cui le contribuzioni siano state già versate, il datore di lavoro procede – tramite conguaglio – al recupero di quanto precedentemente versato, secondo le indicazioni di cui ai successivi paragrafi.

Pertanto, la circolare in commento riporta anche le modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nelle diverse sezioni del flusso UniEmens: <PosContributiva>, <PosPA>, <PosAgri>, oltre che le modalità di applicazione per i rapporti di lavoro domestico.

 

Ebiterbo: previsti contributi familiari welfare

Entro la fine del 2023 è possibile accedere ad una serie di contributi mediante domanda di richiesta all’Ente  

L’accordo territoriale sul welfare siglato da Confcommercio Imprese per l’Italia, Ascom Città Metropolitana di Bologna, Filcams-Cgil Bologna, Fisascat-Cisl Area Metropolitana Bolognese e Uiltucs-Uil Emilia prevede un’innovazione ed un miglioramento nelle prestazioni già in essere in materia di salute, famiglia, cultura e trasporto pubblico. Tra le varie prestazioni erogate si segnalano: il contributo per il trasporto pubblico, esclusivamente per i lavoratori e solo per abbonamenti personali ed annuali. La scadenza per l’invio della richiesta è entro 120 giorni dal pagamento dell’abbonamento. E’ previsto, infatti, un contributo del 35% dell’importo dell’abbonamento con un massimale di 350,00 euro. Nel caso in cui non sono previsti quelli annuali, viene riconosciuto il contributo anche per gli abbonamenti mensili e personali, con un minimo di 6 mesi consecutivi. Sempre entro 120 giorni dal pagamento dell’abbonamento, è possibile richiedere il contributo per il trasporto pubblico-misura antinquinamento. Limitatamente al periodo da ottobre a marzo si può richiedere il sostegno anche per gli abbonamenti mensili, purché siano personali e con un minimo di 3 mesi consecutivi anche a cavallo di due anni. Per quel che riguarda l’iscrizione dei figli presso centri estivi, campi solari o strutture analoghe nei periodi di sospensione scolastica, il contributo giornaliero riconosciuto, con scadenza al 15 novembre 2023, è di massimo 12,00 euro per un massimo di 288,00 euro annui per ogni figlio. Inoltre, il contributo per i libri di testo per i figli degli iscritti all’Ente è di massimo di 130,00 euro all’anno per ogni figlio, con un massimale di 400,00 euro da usufruire nella vita scolastica. La scadenza è il 31 dicembre 2023 per richiedere il contributo. Analoga scadenza, viene indicata per il contributo libri universitari e di testo, riservato solo ai lavoratori studenti. Il fondo previsto è di 200,00 euro ed è erogabile per un massimo di 8 anni. Si segnala che, nel caso in cui vengano richieste più prestazioni, il contributo massimo annuo erogabile per ciascun lavoratore non può superare la cifra complessiva di 1.000 euro.

Domanda di disapplicazione del massimale contributivo dipendenti P.A., riaperti i termini

L’INPS fornisce indicazioni per l’istruttoria del procedimento e specifiche procedurali per la presentazione della domanda di disapplicazione del massimale contributivo per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni (INPS, circolare 14 settembre 2023, n. 80).  

L’INPS torna a occuparsi della disapplicazione, su domanda, del massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18 della Legge n. 335/1995, prevista dall’articolo 21 del D.L. n. 4/2019 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 26/2019), per i dipendenti di pubbliche Amministrazioni.

 

Infatti, i lavoratori delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 3 del D.Lgs. n. 165/2001, che prestano servizio in settori in cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro e che siano iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie possono, su domanda, essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo.

 

Per effetto della modifica apportata al comma 1 dell’articolo 21 del D.L. n. 4/2019 dall’articolo 21, comma 1, D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023, la domanda deve essere proposta entro il 31 dicembre 2023 o entro 12 mesi dalla data di superamento del massimale contributivo.

 

Pertanto, sono riaperti i termini di presentazione della domanda di disapplicazione del massimale contributivo in oggetto e i lavoratori interessati potranno produrre l’istanza rispettando le seguenti scadenze:

 

– entro la data del 31 dicembre 2023 per coloro che entro il mese di aprile 2023 abbiano superato il massimale contributivo;

– entro 12 mesi dalla data di superamento del massimale contributivo se successiva al mese di aprile 2023.

 

Nel caso in cui le domande siano state tardivamente presentate in base alla previgente normativa, le medesime devono essere considerate presentate il 23 aprile 2023 ed esaminate sulla base delle nuove disposizioni, su espressa volontà da parte del richiedente, o respinte in assenza di manifestazione di detta volontà.

 

Non avendo la norma sopra citata efficacia retroattiva, l’INPS precisa che le domande respinte sulla base della previgente normativa non potranno, in ogni caso, essere riesaminate e, conseguentemente, l’interessato dovrà presentare una nuova domanda sulla base dei termini sopra indicati.

 

Le domande devono essere presentate esclusivamente in via telematica, attraverso l’apposito servizio presente sul portale istituzionale dell’INPS.

Modello 730/2023 in scadenza al 2 ottobre 2023

L’Agenzia delle entrate ha ricordato l’imminente scadenza per l’invio del 730/2023, fissata a lunedì 2 ottobre, ricapitolando i passi da seguire per trasmettere la dichiarazione dal proprio pc (Agenzia delle entrate, comunicato 18 settembre 2023).

Il 730 precompilato deve essere inviato entro il 2 ottobre 2023, dopo eventuali integrazioni e modificazioni, mentre per il modello Redditi (e per il modello Redditi correttivo del 730) c’è tempo fino al 30 novembre 2023.

L’Agenzia delle entrate ricorda, per coloro che hanno poca dimestichezza con l’applicativo web o non hanno la possibilità di usarlo in prima persona, la possibilità di delegare un familiare o una persona di fiducia per gestire la propria precompilata: visualizzandola, accettandola o modificandola e inviandola nel proprio interesse.

 

L’Agenzia, inoltre, illustra i passi per inviare tale dichiarazione:

  1. accedere alla dichiarazione entrando nella propria area riservata sul sito dell’Agenzia con le credenziali Spid, Cie o Cns;

  2. visualizzare il modello precompilato e consultare nel dettaglio gli importi già inseriti per confermarli oppure, tramite la funzione “Compilazione assistita”, modificarli e inserirne di nuovi in modalità guidata.

Utili spiegazioni per capire la procedura di invio sono inoltre fornite da un video-tutorial caricato sul canale YouTube dell’Agenzia.

Il sito dedicato “info730” raccoglie tutte le informazioni utili e le risposte alle domande più frequenti e, oltre a ciò, sul sito delle Entrate è disponibile anche la guida “La dichiarazione precompilata 2023 – pdf“. 

 

Coloro che volessero autorizzare un familiare o un’altra persona di fiducia a operare sulla propria dichiarazione online hanno ancora tempo per attivarsi, richiedendo l’abilitazione dalla propria area riservata o prenotando una videochiamata con un funzionario dell’Agenzia. In alternativa, è possibile inviare una pec o presentare la richiesta presso un qualunque ufficio dell’Agenzia. Al riguardo si può sempre ricorrere al tutorial dell’Agenzia, che spiega anche come accedere in qualità di erede o consultare la guida “L’accesso ai servizi online per rappresentanti e persone di fiducia – pdf“.

 

L’Agenzia, infine, comunica che il paniere di informazioni pre-caricate quest’anno supera 1,3 miliardi: oltre un miliardo di dati relativi a spese sanitarie, 99 milioni di premi assicurativi, 73 milioni di certificazioni uniche di lavoratori dipendenti e autonomi, 11 milioni di bonifici per ristrutturazioni, 8,5 milioni di dati relativi agli interessi passivi sui mutui e 6,5 milioni relativi a spese scolastiche. Per le dichiarazioni 2023 sono state inoltre considerate le spese per canoni di locazione e quelle di intermediazione per l’acquisto di immobili adibiti a “prima casa”: tutte informazioni che si aggiungono a quelle già presenti negli anni scorsi (contributi previdenziali e assistenziali, quelli versati per i lavoratori domestici, spese universitarie e per gli asili nido, ecc.).