Sequestro preventivo: gli adempimenti fiscali del custode giudiziale

Nell’ambito di una procedura cautelare di sequestro giudiziario e conservativo, l’Agenzia delle entrate ha chiarito gli adempimenti fiscali a carico del custode giudiziale nominato dal giudice (Agenzia delle entrate, risposta 20 dicembre 2024, n. 268).

In merito agli adempimenti fiscali a carico dell’amministratore giudiziario con riferimento ai beni oggetto di sequestro preventivo, l’Agenzia delle entrate ha già avuto modo di chiarire che per il trattamento tributario dei redditi derivanti da tali beni sia applicabile la disciplina relativa all’eredità giacente, dettata dall’articolo 187 del TUIR e dall’articolo 5ter del D.P.R. n. 322/1998.

Nello specifico, l’articolo 5ter prevede che i curatori di eredità giacenti, oltre alle dichiarazioni dei redditi di cui all’articolo 187 delTUIR, da presentare nei termini ordinari, relative al periodo d’imposta nel quale hanno assunto le rispettive funzioni ai periodi d’imposta successivi fino a quello anteriore al periodo d’imposta nel quale cessa la curatela o l’amministrazione, sono tenuti a presentare, entro 6 mesi dalla data di assunzione delle funzioni:

  • le dichiarazioni dei predetti redditi relative al periodo d’imposta nel quale si è aperta la successione, se anteriore a quello nel quale hanno assunto le funzioni, e agli altri periodi d’imposta già decorsi anteriormente a quest’ultimo;

  • la dichiarazione dei redditi posseduti nell’ultimo periodo d’imposta dal contribuente deceduto e, se il relativo termine non era scaduto alla data del decesso, quella dei redditi posseduti nel periodo d’imposta precedente.

La medesima disposizione precisa che, inoltre, che nei confronti del curatore o dell’amministratore i termini pendenti alla data di apertura della successione e quelli aventi inizio prima della data di assunzione delle funzioni, sono sospesi fino a tale data e sono prorogati di 6 mesi.

Tale disciplina va coordinata con l’articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia) che delinea il regime fiscale dei beni oggetto dei provvedimenti di sequestro ”antimafia” e confisca non definitiva applicabile a tutte le ipotesi di sequestro preventivo disposto ex articoli 321 del codice di procedura penale, 92 e 104 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

 

Riguardo al caso di specie, l’Agenzia ritiene che le disposizioni in materia di eredità giacente, di cui agli articoli 187 del TUIR e 5ter del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, siano applicabili a decorrere dalla prima nomina a custode giudiziario. Tale disciplina, quindi, convive con l’articolo 51 del Codice antimafia.

Al riguardo, come già chiarito con la risoluzione n. 62/E/2007, il differimento dei termini contemplato dall’articolo 5ter è volto a consentire, al soggetto che assume ex novo i compiti dell’amministratore/custode di un complesso di beni, di reperire e predisporre la documentazione necessaria per adempiere gli obblighi di natura contabile e tributaria. Tale conclusione vale, tanto più, nell’ipotesi in cui la seconda nomina confermi, nel ruolo di custode giudiziale, il medesimo soggetto, sia pure in sede civile oltre che in sede penale.

Dunque, è con il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari che sorge l’esigenza di amministrare il patrimonio provvisoriamente privo di titolare ed è da quel momento che decorrono i termini di favore previsti dalla normativa.

Pertanto, gli adempimenti fiscali a carico dell’istante, custode giudiziario dei beni della defunta, sono:

  • presentare, nei termini previsti dall’articolo 5ter, comma 1, del D.P.R. n. 322/1998, ovvero entro 6 mesi dalla data di nomina a custode giudiziale, la dichiarazione dei redditi Modello Persone Fisiche 2023 Periodo d’imposta 2022;

  • versare il saldo Irpef per l’anno di imposta 2022, con interessi e senza alcuna sanzione;

  • presentare, nei termini ordinari, la dichiarazione dei redditi Modello Persone Fisiche 2024 periodo di imposta 01.01.2023 31.10.2023 (data del decesso);

  • presentare, entro i termini ordinari, la dichiarazione dei redditi Modello Persone Fisiche 2024 Periodo di imposta 01.11.2023 31.12.2023;

  • non versare alcun acconto Irpef per l’anno di imposta 2023

  • versare il saldo Irpef per il periodo di imposta 2023, nei termini previsti dall’articolo 5ter, comma 5, del D.P.R. n. 322/1998, ovvero entro il termine prorogato di 6 mesi decorrente dalla scadenza ordinaria (30 giugno 2024) benché tale scadenza cada di giorno festivo e, dunque, entro il 30 dicembre 2024;

  • presentare, entro i termini ordinari, le dichiarazioni dei redditi Modello Persone Fisiche, relative all’anno in cui è intervenuto il sequestro (2024) e seguenti;

  • versare gli acconti Irpef per l’anno di imposta 2024 e seguenti, al netto delle imposte riconducibili agli immobili sequestrati;

  • versare il saldo Irpef per l’anno di imposta 2024 e seguenti, al netto delle imposte riconducibili agli immobili sequestrati, nei termini ordinari.

INAIL: riduzione dei premi e contributi assicurativi 2025

Con circolare 23 dicembre 2024, n. 46, l’Inail fornisce indicazioni sulla misura della riduzione per il 2025 per i premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla Legge 20 febbraio 1958, n. 93 e per i contributi assicurativi della gestione agricoltura

Con effetto dal 1° gennaio 2014, l’articolo 1, comma 128, Legge n. 147/2013 ha disposto la riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nelle more dell’aggiornamento delle relative tariffe. La riduzione è stabilita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Inail, tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale.

La riduzione non si applica ai premi assicurativi per i quali dal 1° gennaio 2019 è intervenuto l’aggiornamento delle relative tariffe, approvate con i decreti interministeriali 27 febbraio 2019, che riguardano: le tariffe dei premi delle gestioni “Industria”, “Artigianato”, “Terziario” e “Altre Attività”, che si applicano anche ai lavoratori con contratto di somministrazione; la tariffa dei premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare; la tariffa dei premi della gestione Navigazione.
Dal 1° gennaio 2023 la riduzione non si applica, inoltre, ai premi per l’assicurazione di facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori, pescatori, addetti ai frantoi, candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte, allievi dei corsi IeFP, soggetti impegnati in attività di volontariato, percettori di Rdc coinvolti in PUC, per i quali è intervenuta la revisione di cui al decreto interministeriale 6 settembre 2022.
La riduzione non si applica, infine, ai premi speciali unitari per alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, per i quali è intervenuta la revisione di cui al decreto ministeriale 13 ottobre 2023, n. 126. La revisione, originariamente prevista per il solo anno scolastico/accademico 2023-2024, è stata successivamente estesa anche all’anno scolastico/accademico 2024-2025.

Riduzione per l’anno 2025

Per l’anno 2025 la riduzione dei premi e contributi dovuti si applica esclusivamente:
– ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla Legge 20 febbraio 1958, n. 93;
– ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, riscossi in forma unificata dall’Inps.

Per l’anno 2025 la riduzione dei premi e dei contributi è stata fissata nella misura pari al 14,80% dal decreto 24 settembre 2024. Restano fermi gli Indici di Gravità Medi (IGM) per il triennio 2023-2025 da utilizzare per l’applicazione della riduzione in argomento ai soli premi e contributi sopra indicati, per i quali è ancora in corso la revisione tariffaria.

Applicazione della riduzione

Per quanto riguarda i criteri di applicazione, stabiliti dal  22 aprile 2014, si ricorda che l’individuazione dei beneficiari della riduzione si basa sull’andamento infortunistico aziendale.

Attività iniziata da oltre un biennio

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da oltre un biennio si applica il criterio del confronto tra l’indice di gravità medio (IGM) e l’indice di gravità aziendale (IGA), che consente di tenere conto dell’andamento infortunistico per i premi speciali e per i contributi della gestione agricoltura.
Per il 2025 si applicano gli Indici di Gravità Media valevoli per il triennio 2023-2025 aggiornati con la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Inail del 2 agosto 2022, n. 176 approvata dal decreto interministeriale 20 settembre 2022.
Per l’anno 2025, la riduzione si applica ai soggetti con data inizio attività precedente al 3 gennaio 2023.

Attività iniziata da non oltre un biennio

In caso di attività iniziata da non oltre un biennio, la riduzione si applica, su domanda, ai soggetti che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La domanda  deve essere presentata non oltre il termine di scadenza del primo biennio di attività.
Per fruire della riduzione sui premi speciali unitari dovuti per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, gli interessati – possessori di apparecchi radiologici e sostanze radioattive – devono presentare la domanda attraverso l’apposito servizio online.
Per il settore agricoltura, la domanda deve essere presentata dagli interessati compilando l’apposito modulo di domanda Riduzione L 147-2013 primo biennio Agricoltura pubblicato sul sito istituzionale.
Ai fini dell’applicazione della riduzione per l’anno 2025 le attività iniziate da non oltre un biennio sono quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2023.
Se nel corso del suddetto biennio l’istanza di riduzione è stata presentata e accolta, la riduzione per l’anno 2025 nella nuova misura del 14,80% è applicata senza necessità di presentare una nuova istanza.

CCNL Moda Art. (Conflavoro-Confsal): siglato il rinnovo del contratto

Previsti aumenti retributivi per i dipendenti del settore

Il giorno 20 dicembre 2024 Conflavoro Pmi, Fesica e Confsal hanno sottoscritto il rinnovo del contratto collettivo nazionale relativo al settore Moda Artigianato – Pelletteria, Calzaturiero, Tessile, Abbigliamento e Affini, Chimica e Ceramica, scaduto in data 31 dicembre 2023. 
Per i dipendenti del settore l’accordo ha previsto aumenti economici alle seguenti decorrenze:
– 1° gennaio 2025;
– 1° ottobre 2025;
– 1° ottobre 2026.

Settore tessile abbigliamento

Livelli Minimi dal 01/01/2025 Minimi dal 01/10/2025 Minimi dal 01/10/2026
Primo livello/ Q*  1.976,00  2.041,00  2.114,00
Secondo livello  1.850,00  1.912,00  1.980,00
Terzo livello  1.697,00  1.752,00  1.815,00
Quarto livello  1.568,00  1.619,00  1.677,00
Quinto livello  1.503,00  1.552,00  1.607,00
Sesto livello  1.439,00  1.487,00  1.540,00
Settimo livello  1.361,00  1.406,00  1.456,00

* Da aggiungere indennità di funzione pari a 20,70 euro.

Settore tessile calzaturiero

Livelli Minimi dal 01/01/2025 Minimi dal 01/10/2025 Minimi dal 01/10/2026
Primo livello/ Q*  1.975,00  2.040,00  2.113,00
Secondo livello  1.863,00  1.924,00  1.993,00
Terzo livello  1.704,00  1.760,00  1.823,00
Quarto livello  1.576,00  1.627,00  1.686,00
Quinto livello  1.512,00  1.561,00  1.617,00
Sesto livello  1.448,00 1.496,00  1.550,00
Settimo livello  1.366,00  1.411,00  1.461,00

* Da aggiungere indennità di funzione pari a 20,70 euro.

 

Settore lavorazioni a mano e su misura

Livelli Minimi dal 01/01/2025 Minimi dal 01/10/2025 Minimi dal 01/10/2026
Primo livello/ Q*  1.973,00  2.038,00  2.109,00
Secondo livello  1.842,00  1.902,00  1.969,00
Terzo livello  1.688,00  1.743,00  1.805,00
Quarto livello  1.559,00  1.610,00  1.667,00
Quinto livello  1.495,00  1.544,00  1.598,00
Sesto livello  1.431,00  1.478,00  1.530,00
Settimo livello  1.353,00  1.397,00  1.446,00

* Da aggiungere indennità di funzione pari a € 20,70€

Settore occhialeria

Livelli Minimi dal 01/01/2025 Minimi dal 01/10/2025 Minimi dal 01/10/2026
Secondo livello  1.917,00  1.979,00  2.051,00
Terzo livello  1.736,00  1.792,00  1.857,00
Quarto livello  1.623,00  1.675,00  1.736,00
Quinto livello  1.525,00  1.574,00  1.631,00
Sesto livello  1.470,00  1.517,00  1.572,00
Settimo livello  1.410,00  1.455,00  1.508,00

* Da aggiungere indennità di funzione pari a 20,70 euro. 

 

Settore Chimica, Gomma-Plastica, Vetro, Concia

 

Livelli Minimi dal 01/01/2025 Minimi dal 01/10/2025 Minimi dal 01/10/2026
Primo livello/ Q*  2.129,00  2.194,00  2.284,00
Secondo livello  1.989,00  2.050,00  2.133,00
Terzo livello  1.790,00  1.844,00  1.919,00
Quarto livello  1.697,00  1.749,00  1.820,00
Quinto livello S**  1.650,00  1.700,00  1.770,00
Quinto livello  1.602,00  1.651,00  1.718,00
Sesto livello  1.531,00  1.578,00  1.642,00
Settimo livello  1.431,00  1.474,00  1.534,00

* Da aggiungere indennità di funzione pari a 20,70 euro. 

** Livello inquadrabile solo per il Settore Concia.

Settore Ceramica, Terracotta, Gres

 

Livelli Minimi dal 01/01/2025 Minimi dal 01/10/2025 Minimi dal 01/10/2026
Primo livello/ Q*  1.894,00  1.955,00  2.026,00
Secondo livello  1.729,00  1.785,00  1.849,00
Terzo livello  1.638,00  1.690,00  1.751,00
Quarto livello  1.572,00  1.623,00  1.682,00
Quinto livello  1.516,00  1.565,00  1.622,00
Sesto livello  1.467,00  1.514,00  1.569,00
Settimo livello  1.384,00  1.428,00  1.480,00

* Da aggiungere indennità di funzione pari a 20,70 euro. 

CCNL Giornalisti Testate Periodiche Locali: nuovi minimi a gennaio 2025

 L’aumento retributivo a regime è di 100,00 euro lordi al mese:  prima tranche pari a 50,00 euro lordi  a gennaio 2025 e seconda tranche a gennaio 2026

L’11 dicembre è stato sottoscritto da Anso e Usc – Federazione Italiana Settimanali, Fnsi – Federazione Nazionale della Stampa Italiana il CCNL Giornalistico per la regolamentazione delle prestazioni lavorative dei giornalisti professionisti e pubblicisti e del praticanti in regime di lavoro subordinato.
Il CCNL decorre dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027. A livello economico è previsto un aumento retributivo, in cifra fissa, pari a 100,00 euro lordi al mese:
– 50,00 euro lordi a gennaio 2025;
– 50,00 euro lordi a gennaio 2026.
Di seguito i nuovi minimi.

Qualifica Minimo 1° gennaio 2025 Minimo 1° gennaio 2026
Collaboratore fisso 1.430,00 1.480,00
Praticante 1.450.00 1.500,00
Redattore (con meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico) 1.570,00 1.620,00
Redattore (con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico) 1.710,00 1.760,00
Coordinatore 1.850,00 1.900,00

Per quanto riguarda gli scatti biennali di anzianità salgono da 7 ad 8.
A livello normativo vengono aumentati i permessi retribuiti:
– da due a quattro giorni per la partecipazione ai corsi della Formazione Professionale Continua prevista dall’Ordine dei giornalisti;
– da dieci a dodici giorni i permessi annuali retribuiti in favore di chi viene eletto negli Organi direttivi di Inpgi, Casagit e Consigli degli Ordini professionali.
Il CCNL conferma l’assicurazione per gli infortuni extraprofessionali e rinnova, con clausole migliorative,  il Piano Sanitario ‘Salute Azienda’.

Piccole e medie imprese: le novità nel DDL del Governo

Il Consiglio dei ministri, su proposta del MIMIT, durante la seduta del 23 dicembre 2024, ha avviato l’esame di un disegno di legge annuale sulle Piccole e medie imprese (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 23 dicembre 2024, n. 109). 

Il Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024 ha avviato l’esame del disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese.

 

Il provvedimento interviene, tra gli altri, sui seguenti profili:

  • sospensione di imposta in favore delle imprese aderenti ad un contratto di rete;

  • risorse per programmi di investimento nella filiera della moda;

  • centrali consortili” quali enti mutualistici di sistema;

  • pensionamento flessibile, mediante riduzione dell’orario di lavoro di lavoratori in procinto di raggiungere l’età pensionabile e contestuale assunzione di

  • lavoratore di età non superiore a 34 anni;

  • riforma della disciplina dei confidi;

  • fattispecie oggetto di cartolarizzazione estendendola ai destocking di magazzino;

  • esonero dall’assicurazione obbligatoria ai carrelli elevatori e veicoli utilizzati in zone portuali e aeroportuali;

  • modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

  • disposizioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, anche in “lavoro agile”;

  • definizione degli operatori del settore Horeca;

  • termini previsti perché i Consorzi industriali possano riacquistare le aree cedute;

  • contrasto alle false recensioni online;

  • testo unico in materia di start up innovative, incubatori di start up e PMI innovative;

  • ruolo e funzioni del Garante per le micro, piccole e medie imprese.