Ischia: stato d’emergenza con proroga degli adempimenti fiscali e contributivi

Deliberata la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali e franosi verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Comunicato stampa 27 novembre 2022, n. 7)

L’ordinanza di Protezione civile, che seguirà alla dichiarazione dello stato di emergenza, prevede anche la proroga degli adempimenti fiscali e contributivi fino a dicembre 2022, per i residenti a Ischia e per gli operatori economici dell’isola, mentre la proroga per il 2023 sarà disposta con norma di legge. Verrà anche prorogata la funzionalità della sezione distaccata di Ischia del Tribunale.
Inoltre, entro l’anno sarà approvato il “Piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico” e, i ministri competenti effettueranno una attenta ricognizione delle risorse finanziarie già esistenti per fronteggiare l’emergenza idrogeologica nazionale al fine di utilizzarle per intero, e del personale da dedicare a supporto dei Comuni, a cominciare dai più piccoli.

Call-off stock anche per la sostituzione dell’originario destinatario della merce

Qualora il destinatario della cessione è sostituito da un altro soggetto passivo, il regime di call­off stock continua ad applicarsi se, entro dodici mesi dall’arrivo dei beni nel territorio dell’altro Stato membro, al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le condizioni previste e il soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni indichi la sostituzione nel registro (Agenzia delle entrate – risposta 25 novembre 2022 n. 574).

Il caso di specie si riferisce ad un accordo grazie al quale il cedente invia la merce presso un deposito di proprietà o in uso al cessionario ed i beni stoccati restano di proprietà del cedente fino al momento del loro prelievo da parte dell’acquirente designato.

Come chiarito dalle Note esplicative pubblicate dai servizi della Commissione europea nel dicembre 2019, il regime agevolativo di call­off stock disciplinato dall’articolo 17­bis della direttiva IVA “elimina, a favore delle imprese che trasferiscono beni tra due Stati membri in vista di una loro successiva cessione ad un acquirente

destinatario già noto, l’onere amministrativo collegato all’obbligo di adempiere ai requisiti IVA nello Stato membro in cui si trova il deposito”.

A seguito dell’entrata in vigore del regime agevolativo in esame, recepito nell’ordinamento interno dal DLgs n. 191/2021:

– nessuna cessione intracomunitaria e nessun acquisto intracomunitario si considerano realizzati all’atto della spedizione o del trasporto dei beni in altro Stato membro;

– si configura una cessione intracomunitaria non imponibile nello Stato membro di spedizione o trasporto ed un acquisto intracomunitario imponibile nello Stato membro di arrivo dei beni solo nel momento in cui il destinatario acquisisce la proprietà dei beni ivi spediti o trasferiti.

Oltre ai presupposti di carattere soggettivo (soggettività passiva del fornitore e dell’acquirente), oggettivo (necessità che l’identità del destinatario, identificato ai fini IVA nello Stato membro di trasferimento dei beni, sia nota al fornitore sin dall’inizio del spedizione/trasporto), il legislatore richiede che il fornitore non abbia stabilito la sede della propria attività economica né disponga di una stabile organizzazione nello Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati.

Per evitare un utilizzo distorto o, comunque, improprio dell’istituto, il legislatore dispone, altresì, che le movimentazioni (rectius, “il trasferimento”) di beni effettuate nell’ambito del regime di call­off stock siano annotate dal cedente e dal destinatario della cessione in un apposito registro ed indicate separatamente negli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari.

Il regime di call­off stock è operante laddove le condizioni previste siano cumulativamente soddisfatte al momento del trasferimento del diritto di disporre dei beni come proprietario al destinatario della cessione o, eventualmente, a un suo sostituto e tale trasferimento avvenga entro i dodici mesi successivi all’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione.

Applicazione illegittima del contributo di solidarietà: decorrenza degli interessi

Gli interessi legali sulle somme trattenute illegittimamente a titolo di contributo di solidarietà dalla Cassa di previdenza decorrono dalla data di ciascun prelievo (Corte di Cassazione, Ordinanza 23 novembre 2022, n. 34543).

È stata confermata dalla Corte di Cassazione la sentenza d’appello che aveva ritenuto legittima la condanna della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC) a pagare ad un professionista in quiescenza le somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà sui ratei di pensione maturati dal 2009 al 2013.
I giudici di merito, una volta accertata l’illegittima applicazione del detto contributo, avevano ritenuto, inoltre, che gli interessi legali sulle somme in questione decorressero dalla data di ciascun prelievo.

La Cassa ha proposto ricorso avverso tale sentenza, sostenendo, in primo luogo, che la Corte avesse errato nel negare che la Cassa stessa, nell’ambito della propria autonomia regolamentare, potesse applicare il contributo di solidarietà al fine di perseguire l’equilibrio finanziario di lungo termine.
Secondo la ricorrente, inoltre, i giudici di merito avrebbero dovuto far decorrere gli interessi dalla domanda ex art. 2033 c.c. e non dal pagamento.

La Corte di legittimità ha ritenuto infondato il ricorso, rilevando preliminarmente che l’autonomia regolamentare della Cassa è stabilita nei limiti dell’art. 2 D. Lgs. n. 509/94, ovvero con riguardo a variazioni delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e, in ultimo, a ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Esula, pertanto, da tale novero qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati che introduca, a prescindere dal criterio di determinazione del trattamento pensionistico, la previsione di una trattenuta a titolo di “contributo di solidarietà” sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti.

I Giudici di legittimità non hanno mancato, altresì, di evidenziare che, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, gli interessi, nei casi come quello di specie, decorrono dalla data di maturazione del diritto, avendo i crediti previdenziali natura unitaria; agli accessori della prestazione previdenziale non si applica, difatti, il regime proprio delle obbligazioni pecuniarie, conseguentemente gli interessi maturati devono essere calcolati dal momento dell’inadempimento al soddisfacimento del credito.

Fondo PMI: garanzia prolungata per le imprese alluvionate delle Marche

Prolungamento automatico della garanzia per le imprese colpite dall’eccezionale ondata di maltempo del 15 settembre 2022 nelle province di Ancona e Pesaro-Urbino (Mediocredito Centrale /Invitalia – Circolare 25 novembre 2022, n. 12 e Ministero delle Imprese e del Made In Italy – Comunicato 25 novembre 2022).

Il provvedimento è stato adottato dal Consiglio di gestione del Fondo a seguito dell’apposita Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 17 settembre 2022 n. 922 che ha stabilito per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, il diritto di chiedere una sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale degli stessi mutui, fino all’agibilità o all’abitabilità degli immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (16 settembre 2023).
In particolare, la garanzia del Fondo verrà confermata automaticamente per la maggior durata, senza valutazione del merito di credito delle imprese beneficiarie, su tutti i finanziamenti per i quali venga comunicata da banche e confidi il prolungamento della durata a seguito della sospensione concessa in attuazione dell’Ordinanza della Protezione Civile.
Non si procederà, inoltre, alla quantificazione del maggiore aiuto che sarebbe connesso alla maggior durata della garanzia. La variazione di durata della garanzia, pertanto, potrà essere richiesta anche per le operazioni ammesse all’intervento del Fondo a valere sulla Sezione 3.2 del Temporary Framework Covid-19.

Produzione di zucchero a velo: individuazione della tariffa premi Inail

In considerazione della lavorazione caratterizzante il processo produttivo, ai fini del premio assicurativo Inail, l’attività di produzione di zucchero a velo, ottenuta dalla lavorazione dello zucchero semolato, deve essere classificata nella voce di tariffa della gestione industria, con tasso medio del 17,60‰ (INAIL – Nota 23 novembre 2022, n. 10668)

L’attività di produzione di zucchero a velo non è specificamente prevista nelle Tariffe dei premi della gestione Inail nella quale è inquadrato il datore di lavoro (industria), e l’operazione di macinazione che caratterizza la lavorazione non è neanche parte del ciclo di produzione dello zucchero, quindi non può essere ricompresa nella tariffa appositamente prevista per tale ultima attività (Produzione e raffinazione degli zuccheri).
Al fine di individuare il riferimento tariffario al quale deve essere classificata tale attività, pertanto, è necessaria l’analisi tecnica delle operazioni fondamentali che compongono la lavorazione, in modo da poterla ricondurre a specifiche previsioni tariffarie (art. 9, co. 6, del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 27 febbraio 2019).

Lo zucchero a velo si ottiene per macinazione dello zucchero semolato, con eventuale aggiunta di additivi. A seconda delle condizioni di produzione si ottengono zuccheri a velo di varie granulometrie e tipologie (puro o con amido, vanigliato, ecc.); i mulini utilizzati per la produzione dello zucchero a velo sono generalmente del tipo centrifugo a denti, ad elevata velocità di rotazione. Di norma, uno zuccherificio non produce zucchero a velo a partire dallo zucchero semolato ottenuto e, qualora ciò accadesse, tale lavorazione sarebbe da considerarsi sussidiaria e quindi non caratterizzante il processo produttivo.
Poiché l’attività di produzione dello zucchero a velo non trova rispondenza nei processi di produzione e raffinazione degli zuccheri, la Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione centrale ha effettuato l’analisi tecnica delle operazioni fondamentali che la compongono, rilevando che la fase caratterizzante il processo di produzione dello zucchero a velo è la macinazione.

Allo stato attuale altri tre processi produttivi (già classificati) ricomprendono al loro interno fasi di macinazione analoghe a quella del processo di produzione dello zucchero a velo:
1) Produzione di caramelle fondenti: uno dei metodi usati per la preparazione delle caramelle fondenti, prevede di mescolare direttamente lo zucchero a velo con una miscela di saccarosio e glucosio; i produttori di caramelle fondenti acquistano lo zucchero semolato e lo macinano in proprio in appositi mulini del tipo di quelli descritti, per realizzare un miglior controllo delle caratteristiche dello zucchero a velo utilizzato e quindi del processo produttivo;
2) Produzione di cacao in polvere: si tratta di un processo complesso, una delle cui fasi è la polverizzazione; il pannello di cacao che si ottiene dopo l’estrazione del burro di cacao viene prima grossolanamente triturato e quindi finemente macinato in un mulino, del tipo di quelli utilizzati anche per la lavorazione dello zucchero a velo, ottenendo così la polvere di cacao;
3) Produzione di gomma da masticare: la gomma da masticare è una miscela a base principalmente di gomma (naturale e/o sintetica) e zuccheri (sciroppo di glucosio, saccarosio, se il prodotto non è del tipo dietetico). Tra gli zuccheri utilizzabili figura, come scritto, il saccarosio che deve essere impiegato con una granulometria molto fine, il che fa sì che si utilizzi zucchero a velo. I produttori di gomme da masticare acquistano lo zucchero semolato e lo macinano in proprio in appositi mulini del tipo di quelli descritti, al fine di realizzare un miglior controllo del processo.

Le prime due lavorazioni (produzione di caramelle e di cacao) trovano classificazione alla voce 1462 (Tariffa Gestione Industria), per espressa previsione tariffaria. La produzione di gomme da masticare è riconducibile anch’essa alla medesima voce in base alle Istruzioni Tecniche delle Tariffe dei premi 2019.
In conclusione, l’attività di produzione di zucchero a velo, ottenuta dalla lavorazione dello zucchero semolato, deve essere classificata alla voce 1462 della Tariffa Gestione Industria, con tasso medio 17,60‰.